È stato confermato, anche per il 2019, il Bonus pubblicità alle stesse condizioni e nei confronti dei medesimi soggetti previsti per il 2018. Variano, invece, alcuni aspetti del beneficio. In particolare, dal 2019 il credito di imposta è previsto, per tutti i beneficiari, nella misura
unica del 75% del
valore incrementale degli investimenti effettuati (viene meno quindi l’innalzamento al 90% in caso di microimprese, PMI e start-up innovative), nel limite massimo delle risorse appositamente stanziate e, in ogni caso, nei limiti di cui ai regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato c.d.
de minimis.
Per accedere all'agevolazione per l’anno 2019, pertanto,
è indispensabile che la comunicazione per l’accesso al credito di imposta sia inviata telematicamente, attraverso l’apposita procedura resa disponibile nell’area riservata del sito dall'Agenzia delle Entrate,
dal 1° al 31 ottobre 2019.
Il credito d’imposta
non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria, ed è concesso secondo il regime
de minimis.
Successivamente, dal 1° al 31 gennaio 2020, per confermare la “prenotazione” effettuata tramite la comunicazione per l’accesso, dovrà essere inviata, sempre telematicamente, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2019.
Soggetti beneficiari
Sono ammessi all’agevolazione: le imprese; i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari.
Soggetti esclusi
Sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, oltre che i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.
Il calcolo dell’incremento sugli investimenti
L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti pubblicitari il cui valore superi
almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. Ai fini dell’incremento percentuale si può fare riferimento al “complesso degli investimenti”, cioè agli investimenti incrementali effettuati su entrambi i canali di informazione rispetto all'anno precedente, a condizione che, su entrambi i canali, la spesa per gli investimenti pubblicitari effettuata nell'anno precedente non sia pari a zero.
La verifica del Regime de minimis
Per poter rientrare nel regime de minimis le imprese non potranno beneficiare di contributi per un ammontare superiore a € 200.000 nell’arco di
un triennio. In particolare:
-
€ 100.000 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
-
€ 15.000 per il settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013;
-
€ 30.000 per il settore della pesca e dell’acquacoltura ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014.
Spese ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019: giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line purché iscritti presso il competente Tribunale e dotati della figura del Direttore Responsabile; emittenti televisive e radiofoniche locali, purché iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.
Spese non ammissibili
Non sono ammissibili altre forme di pubblicità. A titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online.
Modalità di fruizione del Bonus e codice tributo
Il credito d’imposta può essere fruito esclusivamente
mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 attraverso il
Modello F24, il quale: può essere presentato
a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e del relativo elenco allegato sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Inoltre deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il
codice tributo "6900" istituito dall' Agenzia delle Entrate con
Risoluzione n. 41/E dell'8 aprile 2019.
Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito
superiore a € 150.000,00 il credito d'imposta può essere fruito con le stesse modalità sopra esposte: a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria.
Attestazione sull'effettuazione delle spese. Soggetti legittimati al rilascio dell'attestazione
L’articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018 prevede che l’
effettuazione delle spese deve risultare da una apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a) e 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali,
ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.
Il commercialista dell’impresa richiedente, se iscritto nell’apposito registro dei revisori legali, pertanto, può rilasciare l’attestazione richiesta dal DPCM per attestare l’effettività della spesa sostenuta. Si evidenzia che la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa dal beneficiario in sede di comunicazione telematica, pertanto, non sostituisce l’attestazione sulle spese sostenute, richiesta dal DPCM.