L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3738 dell'8 febbraio 2019 (ud 19 settembre 2018) ha confermato che l'instaurazione del contraddittorio preventivo da parte del Fisco, ai sensi dell’art. 5, del D.lgs. n. 218/97, è facoltativa e non obbligatoria, atteso che il contribuente può sempre, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del medesimo D.lgs., attivare il procedimento di definizione con adesione, ove abbia ricevuto un avviso di accertamento o di rettifica in assenza di preventivo contraddittorio.
Il fatto
La causa è approdata davanti alla Corte di Cassazione a seguito del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, che aveva respinto l'appello proposto avverso la sentenza della CTP di Terni, che aveva accolto il ricorso della società contribuente, contro l'avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva proceduto, con riferimento all'anno 2003, al recupero di IRPEG, IRAP ed IVA a seguito della contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti.
Il pensiero della Corte
La Corte, in apertura, rileva che
"l'accertamento con metodo analitico-induttivo, con cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorchè di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata" (Cass. n. 20060 del 24/09/2014; Cass. n. 20857 del 05/10/2007; cfr., altresì, Cass. n. 9084 del 07/04/2017; Cass. n. 14428 del 08/07/2005; con riferimento specifico all'IVA, si vedano Cass. n. 7184 del 25/03/2009; Cass. n. 6800 del 20/03/2009; Cass. n. 21165 del 31/10/2005).
Inoltre, costituisce orientamento consolidato il principio secondo cui
"in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, perchè nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta, spettando poi al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria" (Cass. n. 12680 del 23/05/2018; Cass. n. 14150 del 11/07/2016; Cass. n. 4080 del 27/02/2015; Cass. n. 20094 del 24/09/2014; Cass. n. 24051 del 16/11/2011).
Di rilievo sono le conclusioni raggiunte dalla Corte in ordine alla presunta sussistenza di un diritto del contribuente alla procedura per adesione, ex art. 5, del D.lgs. n. 218/97:
"in tema di accertamento con adesione, l'instaurazione del contraddittorio preventivo da parte del Fisco, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5, è facoltativa e non obbligatoria, in quanto assolve alla sola funzione di garantire la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa e di consentire al contribuente un'immediata cognizione circa la vertenza, tanto più che quest'ultimo può sempre, ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 6, comma 2, attivare il procedimento di definizione con adesione ove abbia ricevuto un avviso di accertamento o di rettifica in assenza di preventivo contraddittorio" (Cass. n. 444 del 14/01/2015).
Inoltre,
"in tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza del D.Lgs. 16 giugno 1997, n. 218, ex art. 6, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge" (Cass. S.U. n. 3676 del 17/02/2010; Cass. n. 474 del 11/01/2018).
Per gli Ermellini, la sentenza della CTR, affermando l'illegittimità del diniego che è stato manifestato alla società contribuente di addivenire ad un accertamento con adesione, non si è attenuta a tali principi di diritto.
Infatti:
- ove la CTR abbia voluto affermare che l'Ufficio non ha proceduto ad inoltrare alla società l'invito al contraddittorio di cui all’art.5, del D.lgs. n. 218 del 1997, “va evidenziato che tale invito costituisce una facoltà dell'Amministrazione finanziaria, potendo il contribuente procedere autonomamente ad accertamento per adesione”;
- ove la CTR abbia ritenuto censurare il diniego dell'Ufficio di procedere ad accertamento con adesione, “va detto che l'omissione eventualmente imputabile all'Amministrazione finanziaria non determina la nullità dell'accertamento”;
- ove l'Agenzia delle entrate abbia ritenuto di non dovere definire la pendenza in sede di accertamento con adesione, “trattasi di decisione legittima della stessa, ben potendo la società contribuente far valere le proprie ragioni in sede contenziosa”.