Il D.L. Crescita (
D.L. n. 34/2019), convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, ha introdotto con l’articolo 26-quater, in via sperimentale, per gli anni 2019-2020, il contratto di espansione (in luogo dei contratti di solidarietà espansiva di cui all’articolo 41 del D. Lgs. n. 148/2015), per imprese con particolari caratteristiche impegnate in processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.
Tale contratto, quindi, si rivolge ad una platea limitata di aziende e si propone di sostituire i contratti di solidarietà espansiva inutilizzati.
La norma
L’articolo 26-quater del D.L. Crescita introduce, al comma 1,
«in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020», il contratto di espansione a vantaggio delle imprese con organico superiore alle 1000 unità lavorative, che perseguono, anche solo in parte, modifiche strutturali dei processi aziendali
«finalizzate al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività», cui consegua, pertanto, la necessità di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e prevedendo, in ogni caso, l’assunzione di nuove professionalità.
A tal fine, l’impresa interessata può avviare una procedura di consultazione finalizzata a stipulare in sede governativa
«un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria».
Contenuto del contratto
Il sopra descritto contratto è di natura gestionale e, secondo quanto disposto al successivo comma 2, deve contenere:
a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
b) la programmazione temporale delle assunzioni;
c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 5.
Ai fini della stipula del contratto di espansione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali verifica il progetto di formazione e di riqualificazione che l'impresa è tenuta a presentare, ai sensi del comma 8, nonché il numero delle assunzioni. L'impresa è, infatti, tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione che è parte integrante del contratto di espansione e descrive: i contenuti formativi e le modalità attuative; il numero complessivo dei lavoratori interessati; il numero delle ore di formazione; le competenze tecniche professionali iniziali e finali distinte per categorie. Essa garantisce, inoltre, che nel programma devono essere indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70 per cento.
A tal proposito, è bene specificare che per “recupero occupazionale” deve intendersi, oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi, anche il riassorbimento degli stessi all'interno di altre unità produttive della medesima impresa ovvero di altre imprese, nonché iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi.
Lavoratori in organico e percorso agevolato per trattamento pensionistico
Il comma 3 dell’articolo 26-quater prevede anche l'intervento straordinario di integrazione salariale, in deroga alle disposizioni vigenti, che può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi.
È previsto anche un regime agevolato di accesso alla pensione di vecchiaia (avendo maturato il requisito minimo contributivo) o anticipata per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto a tali forme di pensione: in pratica, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, ove spettante, comprensiva dell'indennità NASPI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS.
Qualora il primo diritto sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
Per i lavoratori che non sono nelle condizioni di poter beneficiare dell’agevolazione sopra descritta è consentita una riduzione oraria. In ogni caso, la riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.