Si considerano residenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
TUIR, le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile. È sufficiente che sia verificato uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia.
Nell’interpello
n° 429/2019 dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente istante, ortopedico trasferitosi in Svizzera che esercita la sua professione esclusivamente in Italia, in uno studio medico di cui è Direttore Sanitario, è iscritto all’AIRE da maggio 2019, pertanto non soddisfa il requisito formale della iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta di riferimento.
Stati con regime fiscale privilegiato
Si considerano comunque residenti, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del TUIR, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto Ministeriale 4 maggio 1999. La residenza fiscale è ritenuta, in via presuntiva, sussistente per coloro che siano anagraficamente emigrati in uno degli anzidetti Stati o territori senza dimostrare l'effettività della nuova residenza.
Tale disposizione non ha creato un ulteriore status di residenza fiscale bensì, attraverso l'introduzione di una presunzione legale relativa, ha ripartito in maniera differente l'onere probatorio fra le parti, ponendolo a carico dei contribuenti trasferiti.
Pertanto, nonostante il contribuente sia iscritto all’AIRE, continua a sussistere nei suoi confronti una presunzione relativa di residenza, in quanto la Svizzera è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato.
Questo comporta che lo stesso continui ad essere assoggettato ad imposizione in Italia sul reddito complessivo, formato da tutti i redditi posseduti per l'intero periodo d'imposta, al netto degli oneri deducibili.
Diversamente, nel caso in cui il contribuente sia in grado di dimostrare la sua effettiva residenza in Svizzera, il reddito che lo stesso ritrae dall'attività professionale svolta in Italia sarà soggetto a tassazione nel nostro Paese ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del TUIR, secondo cui
"si considerano prodotti nel territorio dello Stato… i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato".
La Convenzione Italia-Svizzera
L’articolo 14 della Convenzione Italia-Svizzera prevede che i redditi di un soggetto residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione sono imponibili solo in quello Stato, eccetto il caso in cui il soggetto residente non abbia nell’altro Stato contraente una base fissa per l'esercizio della sua attività. In tal caso, i redditi risultano imponibili nell'altro Stato, limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa.
Pertanto, considerato che il contribuente svolge l’attività professionale esclusivamente in Italia attraverso una base fissa, il reddito derivante da tale attività è soggetto a tassazione in Italia.
Si ricorda che i compensi percepiti dal contribuente, se erogati da un sostituto d'imposta, devono essere assoggetti alla ritenuta d'acconto, nella misura del 20 per cento. Per completezza, si fa presente che l'eventuale doppia imposizione subita sui redditi in esame sarà eliminata attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta in Svizzera, quale Stato di residenza del contribuente.
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