Il collegato fiscale alla Manovra di Bilancio 2019 (D.L. n. 119/2018, in fase di conversione in legge), apportando modifiche al D. Lgs. n. 127/2015 rende obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972, sostituendo così gli obblighi di registrazione di cui all’art. 24 del menzionato D.P.R.
Si tratta, in particolare: delle cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica; prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito; prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti; prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie; operazioni esenti indicate ai punti da 1) a 5) e ai punti. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10; attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo; prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradio diffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.
L’obbligo in esame è anticipato, tuttavia, al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000.
Ad oggi, come ben noto, i soggetti che compiono le citate operazioni, hanno l’obbligo di certificare i corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale o ricevuta fiscale; mentre hanno obbligo di emettere fatture solo laddove il cliente ne faccia esplicita richiesta. L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, dunque, porterà con sé la graduale scomparsa dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, visto che il comma 5 art. 2 del D. Lgs. 127/2015, sancisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi restando, comunque, fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, anche se lo stesso D.L. 119/2018 prevede che le operazioni eseguite nel settore del commercio al minuto e delle attività assimilate effettuate nelle zone individuate con apposito decreto del MEF potranno continuare ad essere documentate con il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.
Il contributo – A fronte del nuovo obbligo, lo stesso collegato fiscale, aggiungendo il comma 6-quinques all’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, riconosce, tuttavia, per il 2019 ed il 2020, un contributo per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti idonei ad effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi. In particolare, il menzionato contributo (pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, ad un importo massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento per ogni strumento), è anticipato dal fornitore, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita per poi essergli rimborsato (dello stesso importo) sotto forma di credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione in F24. Ad ogni modo, sarà un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate a dover definire le modalità attuative della previsione normativa in commento.
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