21 marzo 2019

Corrispettivi telematici: chiarimenti sul termine della certificazione di processo

Autore: Pietro Mosella
La Risposta n. 13 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 20 marzo 2019, scaturita a seguito di un’istanza di consulenza giuridica, ha fornito chiarimenti in merito all’interpretazione dell’articolo 2, comma 1, del D. Lgs n. 127/2015, concernente la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Il quesito
L’istante Alfa, in riferimento alla normativa vigente (articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127), ed in considerazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, con le allegate Specifiche Tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, chiede alcuni chiarimenti.
Nello specifico, chiede conferma che, in fase di prima applicazione della nuova trasmissione telematica dei corrispettivi, in assenza di una specifica previsione regolamentare, la certificazione di processo, prevista dal paragrafo 3 delle Specifiche Tecniche, debba essere conseguita entro il termine di dodici mesi dall’avvio del nuovo sistema di cui all’articolo 2, del D. Lgs. n. 127/2015.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Il Fisco ricorda, dapprima, che l’articolo 1, commi da 429 a 432, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - abrogati dall’articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 - consentiva, alle imprese operanti nel settore della grande distribuzione, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA).
A seguito dell’abrogazione dei commi richiamati, l’articolo 1, comma 909, lettera f), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto che l’opzione «già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2018».

Come evidenzia l’Agenzia, dal 1° gennaio 2019, quindi, i soggetti della grande distribuzione e, più in generale, i soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico (si veda l’articolo 22 del decreto IVA), devono certificarle:

a) tramite fattura (elettronica tramite Sistema di Interscambio, con eccezione per i soli casi di esonero individuati nell’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127);
b) «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della Legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla Legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline» (cfr. l’articolo 1, del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696);
c) ex articolo 2 del D. Lgs. n. 127/2015, tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. In riferimento al 2019, questa forma di certificazione è attuabile su base:


    • volontaria, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;
    • obbligatoria, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro e, poi, dal 1° gennaio 2020, per tutti coloro che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA (si veda l’articolo 2, comma 1, del D. Lgs. n. 127/2015);
    • obbligatoria, «per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici» (così l’articolo 2, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 127).

Detto ciò, si ricorda, altresì, che l’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015, ha stabilito che memorizzazione e trasmissione avvengano «mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati» (si veda il comma 3), demandando, ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, di definire «le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti», nonché «ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle disposizioni» (così il comma 4).

Attuando, quindi, quanto sopra esposto, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha emanato il Provvedimento prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, con il quale sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, predisponendo, inoltre, apposite Specifiche Tecniche, allegate al provvedimento e periodicamente aggiornate, disponibili nell’apposita area tematica del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Nel parere, il Fisco richiama le citate Specifiche Tecniche (Versione 6.0 - Agosto 2018) e, nello specifico, il punto 3 “Soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita”, il quale contiene particolari prescrizioni per tale tipologia di soggetti (ci si sofferma in special modo su quanto affermato a pagina 30 e 31 di dette Specifiche).
In considerazione, quindi, delle richiamate Specifiche Tecniche, secondo l’Agenzia, pur in assenza di una espressa indicazione sui tempi di prima applicazione, emerge con ogni evidenza che la certificazione dei vari processi deve essere preventiva o, al più, contestuale alla loro entrata in funzione.

Occorre, però, evidenziare la situazione in cui si sono venuti a trovare i soggetti che, sino al 31 dicembre 2018, hanno applicato l’articolo 1, commi da 429 a 432, della Legge n. 311/2004.
In tal caso, l’Amministrazione Finanziaria precisa quanto segue:
  • «4.1. La trasmissione [...] riguarda tutti i dati relativi ad un mese ed è effettuata entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di riferimento. I dati relativi alle eventuali fatture sono trasmessi cumulativamente agli altri dati relativi al mese in cui le stesse risultano emesse;
  • 4.2. É consentita la trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato purché esso si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione avvenga, non oltre un mese dal termine di trasmissione dei dati da sostituire. La sostituzione comporta l’automatico annullamento del file precedentemente inviato» (così il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 21544 del 12 marzo 2009 attuativo delle riportate disposizioni).

I suddetti soggetti - afferma il Fisco - dovevano inviare i dati dei corrispettivi di dicembre 2018 entro il 15 gennaio 2019 ed eventualmente sostituirli entro febbraio 2019, facendo coesistere, laddove nelle more fosse stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, del D. Lgs. n. 127/2015, due diversi meccanismi. Ciò, potrebbe aver creato difficoltà nelle modifiche dei sistemi e conseguenti ritardi nell’iter di certificazione.

Indipendentemente da qualsiasi opzione esercitata – conclude l’Agenzia - a decorrere dal 1° luglio 2019 (per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro) e dal 1° gennaio 2020 (per tutti gli altri), coloro che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA, hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Considerando anche la regola generale sopra richiamata, quindi, secondo le Entrate “ne deriva che, entro tali date, i soggetti dalle stesse interessati, devono procedere alla certificazione dei processi, prevista dal paragrafo 3 delle Specifiche Tecniche, senza ulteriore dilazione”.

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