La decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei
corrispettivi è subordinata al volume d’affari realizzato nel periodo di imposta precedente. Essendo il volume d’affari realizzato dalla Srl Alfa superiore a 400.000 euro, la stessa dovrà adempiere all’obbligo dal 1° luglio 2019. Questo è quello che si evince dalla
Risposta n° 209/2019 fornita dall’Agenzia delle Entrate.
Quesito
La Srl Alfa (l’istante) svolge attività di produzione e commercio e nel 2018 ha dichiarato un volume d’affari di X euro composto da:
- Y euro per cessioni a titolari di partita IVA, documentate con fattura;
- Z euro per cessioni a consumatori finali, documentate attraverso scontrini fiscali.
L’istante chiede di sapere come determinare il volume d’affari a cui fare riferimento per la decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia precisa che l’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n° 127/2015 dispone che
“A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri […]. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000 […]”.
Ne consegue che la decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è subordinata al volume d’affari realizzato nel periodo di imposta precedente.
Inoltre, nella risoluzione n° 47/E dell’8 maggio 2019 è stato chiarito che
“Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. […]”.
Si desume che il volume
è quello complessivamente realizzato dal soggetto passivo e non quello relativo a una o più attività svolte dallo stesso.