23 aprile 2018

Costi agevolabili: rilevano gli oneri accessori

Autore: Paola Sabatino
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 152 del 15 dicembre 2017, ha reso noto che anche gli oneri accessori rilevano nella determinazione del costo agevolabile ai fini dei maxi-ammortamenti.

Nello specifico, nel documento di prassi è stato chiarito che, ai fini della quantificazione del costo agevolabile, rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione come previsto dall’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR e che per la concreta individuazione dei predetti oneri occorre far riferimento, in via generale, ai criteri contenuti nel Principio Contabile OIC 16, indipendentemente dai principi contabili adottati dall’impresa. Risulteranno, pertanto, agevolabili i costi di installazione, trasporto, collaudo, ecc. Con riferimento alle piccole opere murarie, l’Agenzia delle Entrate, ritiene che, nei limiti in cui tali opere non presentano una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi, non assumono natura di “costruzioni” ai sensi della disciplina catastale, gli stessi costi possono configurarsi come oneri accessori e rilevare ai fini della disciplina dell’iper ammortamento.

L’Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che non assume alcuna rilevanza nemmeno il costo della perizia giurata o dell’attestazione di conformità in tema di oneri accessori rilevanti ai fini della determinazione del costo degli investimenti agevolabili.

Per quanto concerne il trattamento delle attrezzature che costituiscono dotazione ordinaria del bene agevolabile, nella risoluzione è stato specificato che possono assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa (nei limiti in cui costituiscano ordinaria dotazione del cespite principale) gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione che una determinata macchina è destinata a svolgere nell’ambito dello specifico processo produttivo.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che possa essere individuato un limite quantitativo forfetario utile entro cui può ritenersi verificata la circostanza che le attrezzature e gli accessori strettamente necessari al funzionamento del bene dell’allegato A della legge n. 232/2016 costituiscano “normale dotazione” del bene medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha determinato tale limite forfetario in ragione del 5 per cento del costo del bene principale che rileva agli effetti dell’iper ammortamento. Nel limite di tale importo, quindi, si può presumere che le dotazioni possono essere considerate accessorie, sempreché, ovviamente, i costi di tali dotazioni siano effettivamente sostenuti e debitamente documentati. Resta, comunque, ferma la facoltà per l’impresa di applicare l’iper ammortamento sulle attrezzature ed accessori in questione anche per l’importo che eccede il su citato limite del 5 per cento.

Perizia giurata - L’Agenzia delle Entrate, con il documento di prassi in commento ha fornito, altresì, alcuni chiarimenti per ovviare alle possibili difficoltà che possono essere riscontrate dai professionisti incaricati della perizia giurata in ordine al rispetto del termine del 31 dicembre 2017.
L’articolo 1, comma 11, della legge n. 232/2016 prevede uno specifico adempimento documentale per la fruizione dell’iper ammortamento.
Come evidenziato dalla Circolare n. 4/E del 2017, tale adempimento, deve essere soddisfatto entro il termine di chiusura del periodo d’imposta a partire dal quale l’impresa intende avvalersi dell’agevolazione. Al fine di semplificare la procedura necessaria per beneficiare dell’agevolazione per l’acquisto di beni digitali interconnessi, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che, pur mantenendo fermo il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 per l’effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione, il giuramento della perizia potrà esser effettuato anche nei giorni successivi al 31 dicembre 2017.

Qualora l’impresa decida di ricorrere alla perizia tecnica giurata, potrebbero sorgere alcune difficoltà per il rispetto di tale termine nelle situazioni in cui l’entrata in funzione e l’interconnessione dei beni agevolabili avvengono proprio a ridosso degli ultimi giorni dell’anno.
A tal proposito, l’Agenzia ha precisato che è sufficiente che il professionista incaricato consegni all’impresa, entro il 31 dicembre 2017 una perizia asseverata e, quindi, dotata comunque di assunzione di responsabilità circa la certezza e la veridicità dei suoi contenuti.
Inoltre, è necessario che la consegna entro il 31 dicembre della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell’impresa risulti da un atto avente data certa.

Ne consegue che non è pregiudicato il diritto all’ottenimento dell’agevolazione nel caso in cui l’impresa abbia acquisito e interconnesso i beni destinatari dell’agevolazione nel corso del 2017 e abbia ricevuto la perizia nel 2018.
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