Con una nota stampa pubblicata il 5 giugno 2020, l’Inps ritorna sull’argomento “indennità Covid-19” per fornire chiarimenti in merito all’erogazione del bonus 600 euro. l’Istituto, in particolare, spiega come è stata risolta la problematica relativa ai
professionisti che non risultavano iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020, pur avendo inviato all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di inizio attività e quindi aperto la partiva IVA con decorrenza precedente al 23 febbraio 2020.
Preliminarmente, ricorda che il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, convertito in
Legge n. 27/2020) prevede l’erogazione di una
indennità di sostegno al reddito destinata ai lavoratori colpiti dall’emergenza epidemiologica da
Covid-19.
Più nel dettaglio, il
bonus di 600 euro, erogato dall’INPS su domanda, è rivolto ai
liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del
23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione Separata.
L’iscrizione permette all’Istituto di creare la posizione contributiva e l’aggiornamento degli eventi di interesse della posizione stessa, come la cessazione dell’attività o l’inizio di una nuova attività, al fine della corretta gestione della posizione previdenziale.
Per quanto attiene la problematica relativa ai
professionisti che non risultavano iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020, pur avendo inviato all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di inizio attività e quindi aperto la partiva IVA con decorrenza precedente al 23 febbraio 2020, l’Inps fa sapere che - dopo averla analizzata - ha provveduto a risolverla come di seguito descritto:
- per i professionisti che hanno aperto la partita IVA con decorrenza antecedente l’anno di imposta 2019, in presenza di iscrizione tardiva alla Gestione Separata (quindi, dopo il 23 febbraio 2020 e con effetto retroattivo), al fine di evitare comportamenti fraudolenti, l’istanza di riesamesarà accolta purché il contribuente abbia regolarmente compilato il quadro RR - Sezione II - della dichiarazione dei redditi relativa agli anni successivi all’inizio dell’attività;
- per coloro che, invece, hanno iniziato l'attività nel corso dell’anno di imposta 2019, con tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dal momento che non sono ancora decorsi i termini per gli adempimenti fiscali e contributivi da parte del professionista, il pagamento del bonus è riconosciuto in presenza di iscrizione alla Gestione Separata pervenuta all’Istituto in un periodo successivo al 23 febbraio 2020, purché il beneficiario alleghi all’istanza di riesame la ricevuta della comunicazione di inizio attività (modello AA9) dalla quale risulti l’inizio dell’attività antecedente al 23 febbraio 2020.