Con la Risoluzione n.71/2020 l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato il codice tributo “6834”, istituito con la risoluzione n. 57/2011, “Credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate”.
In particolare, l’articolo 44 bis del DL Crescita, come da ultimo modificato dall’articolo 72, comma 1-ter del DL Agosto, dispone che qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, ovvero in caso di mancato pagamento oltre 90 giorni, può trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai componenti indicati dalla medesima disposizione, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti.
Con riferimento ai suddetti crediti d’imposta, il successivo comma 2, secondo periodo, del medesimo articolo 44-bis stabilisce che “A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.”
Per la compensazione tramite F24 è utilizzato il codice tributo “6834”, che è oggi ridenominato “Credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate”.
Compilazione F24 - In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza della colonna “Importi a credito compensati”, ovvero nei casi di riversamento del credito, nella colonna “Importi a debito versati”. Il campo “Anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
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