5 dicembre 2018

Crediti erariali nel fallimento. Spese d'insinuazione ammesse in via chirografaria

Autore: Paola Mauro
Le spese d'insinuazione al passivo, sostenute dall’Agente incaricato della riscossione dei tributi erariali, devono essere ammesse al passivo fallimentare, in virtù dell'applicazione estensiva dell'articolo 17, D.lgs. n. 112 del 1999.

A precisarlo è la Corte di Cassazione (Sez.1 civ.) nella Sentenza n. 30116/18, pubblicata il 21 novembre, la quale, peraltro, dà continuità all’orientamento secondo cui l’accertamento del credito erariale può avvenire sulla base della produzione dell’estratto di ruolo, senza necessità per l’Agente della riscossione di provare l’avvenuta notifica della cartella esattoriale.

In applicazione dei suesposti principi, la Prima Sezione della S.C. ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia dell’Entrate – Riscossione, quale successore ex art. 111 cod. proc. civ. di Equitalia s.p.a. (Cass. n. 15869/20181), avverso il decreto del Tribunale di Napoli che ha accolto solo in parte l'opposizione proposta dall’amministrazione, ex art. 98 L.F2.
  • Il citato Tribunale, da un lato, ha ammesso al passivo fallimentare soltanto i crediti provati con corretta notificazione delle corrispondenti cartelle esattoriali, non anche quelli dimostrati mediante i relativi estratti del ruolo, e, dall’altro, ha ritenuto inapplicabile alla materia fallimentare l'art. 17 del D.lgs. n. 112 del 1999, in tema di rimborso di spese di esecuzione.

Ebbene, nell’accogliere il ricorso presentato da Agenzia delle Entrate-Riscossione, il Collegio di legittimità ha affermato che, ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti esattoriali (tributari o previdenziali), non è necessaria la prova della notifica delle relative cartelle di pagamento.

L'ammissione al passivo dei crediti esattoriali è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dall'art. 87, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo introdotto dal D.lgs. n. 46 del 1999, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del Curatore, dell'ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell'art. 88, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973, quando sia stata definita la sorte dell'impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (cfr., ex multis, Cass. n. 22424/2018).

Si è detto, poi, che l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, sicché esso costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito (cfr. Cass. n. 22424/2018 già cit.).
  • Nel caso di specie, pertanto, la ricorrente A.E.R. ha fondatamente denunciato la violazione degli artt. 93 L.F., 33 D.lgs. n. 112/1999, 87 e 88 D.P.R. n. 602/1973, per aver il Tribunale partenopeo errato nel ritenere necessaria, ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti tributari o previdenziali, la prova della notifica delle relative cartelle di pagamento.

Per quanto concerne, poi, il motivo di ricorso riferito all'art. 17 del D.lgs. n. 112 del 1999 - per non avere il decreto impugnato ritenuto applicabile la citata norma alle procedure concorsuali -, gli Ermellini hanno rilevato anche qui l’errore del Tribunale, posto che «le spese d'insinuazione al passivo sostenute dall'Agente della riscossione (cd. diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfetizzati di una funzione pubblicistica e, in quanto previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui agli artt. 51 e 52 I.fall., hanno natura concorsuale e vanno ammesse al passivo fallimentare in ragione di un'applicazione estensiva dell'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore. Il credito per le spese di insinuazione va, peraltro, riconosciuto in via chirografaria e non privilegiata, dovendo escludersi l'inerenza delle stesse al tributo riscosso» (cfr. Cass. n. 25802/2015; Cass. n. 486/2010).

In definitiva, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo giudizio.

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1Cass. sez. 5 civ., Ord. n. 15869 del 15/06/2018: «A seguito della cancellazione d’ufficio delle società del gruppo Equitalia dal registro delle imprese, a decorrere dal 1° luglio 2017, in virtù dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, la successione a titolo universale, prevista dal comma 3 del detto articolo, in favore dell’Agenzia delle entrate-riscossione, non costituisce una successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c., bensì una successione nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c., poiché, in ragione del “venir meno” della parte, è stato normativamente individuato un soggetto giuridico destinatario del trasferimento delle funzioni precedentemente attribuito alla stessa. Ne deriva che i giudizi pendenti proseguono regolarmente, con il subentro del successore, senza necessità di interruzione».
2Legge fallimentare
Art. 98. Impugnazioni
«1. Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.
2. Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione è proposta nei confronti del curatore.
3. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.
4. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la opposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.
5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata».
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