Con la Risoluzione n.2/2021 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo
- “6918” denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro tramite il modello F24.
Il credito- L’articolo 120 del
DL Rilancio n.34/2020 prevede un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid19.
Tale credito è destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, elencati nell’allegato A del decreto Rilancio, alle associazioni, fondazioni e altri enti privati e agli enti del Terzo settore.
Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione e in ogni caso dal 1.01.2021 e non oltre il 31.06.2021, o, in alternativa entro la stessa data, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Compilazione F24- In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.