Il credito d’imposta previsto per i distributori di carburante al fine di limitare l’impatto degli obblighi di pagamento tracciabile dei rifornimenti e dunque dei maggiori costi legati alle commissioni bancarie sul transato, si applica con riferimento alle cessione di carburante effettuate non solo nei confronti degli esercenti impresa, arte o professione ma anche per quelle verso i consumatori finali; l’agevolazione non spetta però a fronte delle commissioni bancarie addebitate per altri beni o servizi.
Tale intervento di carattere interpretativo è contenuto nel D.L. crescita, approvato “salvo intese” dal Consiglio dei Ministri.
L’obbligo di pagamento tracciabile
Dal 1° luglio 2018 ai fini della deducibilità dei costi nonché della detraibilità Iva relativa all’acquisto di carburante è disposto l’obbligo di eseguire pagamenti tracciabili indipendentemente dall’ammontare del rifornimento, dal veicolo di riferimento (ivi inclusi le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli) in uso esclusivo o promiscuo e dal soggetto passivo che vi procede (professionista, autotrasportatore - vedi circolare Agenzia delle entrate
n°8/2018 e circolare
n°13/2018).
Con il
provvedimento del 4 aprile 2018, l’Agenzia delle entrate ha individuato, oltre a quelli già previsti dal comma 922/923 della
Legge di bilancio 2018 (carte di credito, carte di debito o carte prepagate) ulteriori mezzi idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti ossia gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali nonché i pagamenti elettronici previsti all’articolo 5 del
D.Lgs 82/2005.
L’obbligo di ricorrere a pagamenti tracciabili per l’acquisto di carburante, come specificato nella relazione illustrativa del D.L. crescita, ha comportato di conseguenza un aumento delle transazioni elettroniche e dunque oneri aggiuntivi a carico dei distributori di carburanti, oneri rappresentati dalle commissioni bancarie legate alle transazioni “cashless” ossia tramite carte di credito, di debito ecc.
Il credito d’imposta per i distributori
Al fine di limitare tale effetto negativo , sempre la Legge di bilancio 2018, ha previsto che “agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d’imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
“de minimis”.
Con la circolare n°8/2018 l’agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che il credito d’imposta in commento spetta a tutti gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, dunque, a chiunque, in base ad un legittimo titolo (proprietà, affitto, ecc.), svolge tale attività e sostiene il costo di commissione a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di debito o prepagate.
L’intervento del D.L. crescita
Il D.L. crescita, con l’art.14-ter, interviene sul credito d’imposta in commento, prevedendo che l’agevolazione spetti con riferimento alle commissioni bancarie addebitate per le cessioni di carburante effettuate nei confronti sia di esercenti attività d’impresa, arti o professioni
sia dei consumatori finali, smentendo dunque quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la
risoluzione n°3/2019;
in tale documento di prassi era stato messo in evidenza come “
considerato che il credito d’imposta in argomento è stato introdotto per agevolare l’utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili previsti ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità dei costi, lo stesso spetta per le commissioni addebitate con riferimento alle transazioni per le quali la detraibilità e la deducibilità sono subordinate alle suddette modalità di pagamento”.
Con la suddetta previsione, si va a fissare a livello normativo quanto riportato nella relazione illustrativa della Legge di bilancio 2018, nella quale si escludevano dall’agevolazione le commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per altri beni/servizi diversi dal carburante (si pensi al servizio di autolavaggio annesso al distributore).
In caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per pagamento del carburante e di altri beni, il credito d’imposta spetterà per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari complessivo.
.