Con la
Risoluzione 52/E del 21 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) previsto dalla Legge di bilancio 2018.
Credito d’imposta PMI quotate in borsa
La manovra 2018 (Legge 205/2017), con articolo 1, comma 89, stabilisce che
“Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d’imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità”.
Il successivo comma 90 prevede che
“Il credito d'imposta di cui al comma 89 è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.”
Con apposito decreto del MISE, del 23 aprile 2018, di concerto con il MEF, sono state emanate le disposizioni attuative della misura agevolativa in commento. In particolare, l’articolo 6, comma 1, del citato decreto, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, prevede che le piccole e medie imprese (PMI) inoltrino apposita istanza al MISE, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo. Il comma 3 (del medesimo articolo 6) stabilisce che, entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, la Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico comunica alle società il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante.
In proposito, l’articolo 7, comma 1, del decreto 23 aprile 2018, prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata alla società la concessione del credito d’imposta, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Inoltre, la medesima disposizione stabilisce che l'ammontare del credito utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo disponibile, pena lo scarto del modello F24; a tal fine, il Ministero dello Sviluppo Economico, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata alla società la concessione del credito, trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle società beneficiarie dell’agevolazione, specificando l'importo spettante a ciascuna di esse.
Codice tributo F24
Con la Risoluzione in commento l’Agenzia, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in argomento, ha istituito il seguente codice tributo:
- “6901” denominato “Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI - articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – D.M. 23 aprile 2018”.
Compilazione del Modello F24
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno di sostenimento del costo per le spese di consulenza da parte delle PMI.