Qual è la corretta imputazione temporale da riservare al componente positivo di reddito derivante dall’esito parzialmente positivo di un lodo arbitrale intervenuto nel corso dell’esercizio sociale 2017?
Si tratta della domanda cui l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta ieri (Risposta n. 119/2018) dietro apposita istanza di interpello in cui la società istante specifica di non rientrare tra le micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile e che redige il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile. Inoltre, la stessa evidenzia che il lodo risulta essere definitivo e vincolante tra le parti e che il riconoscimento del risarcimento è richiesto solo ai fini dell’esecuzione coattiva nei confronti dell’altra parte inadempiente.
La risposta – L’Amministrazione parte da quanto chiarito nella Risoluzione n. 77/E/2017 in cui è stato precisato che le modifiche stabilite all’art. 83 del TUIR (ad opera dell’art. 13.bis del D.L. n. 244/2016) hanno introdotto, per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi del codice civile, regole di determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile, estendendo, ove compatibili, le modalità di determinazione del reddito imponibile previste per i soggetti IAS/IFRS adopter. In particolare, per via delle citate modifiche, è stato stabilito che anche per i citati soggetti, valgono, pure in deroga alle disposizioni dei successivi articoli, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili e che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
Ad ogni modo, per dare risposta al quesito, l’Agenzia delle Entrate si rifà all’OIC 15, in cui, con riferimento alla rilevazione contabile di un credito vantato a fronte di un risarcimento danni, si definisce questi come un diritto ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, un ammontare fisso o determinabile di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti. Nello stesso OIC è altresì detto che i crediti che NON derivano dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio solo se rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società.
Nel caso oggetto dell’istanza, il credito, come evidenziato dall’istante stessa, deriva dall’esito positivo del lodo arbitrale che risulta essere definitivo e vincolante. Pertanto, conclude l’Amministrazione finanziaria, è da ritenersi che “la qualificazione e l’imputazione temporale adottate in relazione al componente di reddito in esame possano trovare riconoscimento fiscale”, nel presupposto che tale lodo sia divenuto definitivo nel corso dello stesso periodo d’imposta 2017.
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