Con la
risoluzione n° 54/E del 30 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta previsto dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge n° 8 del 9 febbraio 2017.
Tale articolo prevede che i titolari di reddito d’impresa, i titolari di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole possono chiedere un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, da erogare entro il 30 novembre 2017, per il pagamento dei tributi sospesi nonché per i tributi dovuti dal 1° al 31 dicembre 2017.
Per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, i soggetti sopra indicati possono chiedere un’integrazione del finanziamento, da erogare entro il 30 novembre 2018. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante il riconoscimento di un credito di imposta di pari importo. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione e può essere ceduto secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del dPR 29 settembre 1973, n. 602; il cessionario utilizza il credito in compensazione alle medesime condizioni applicabili al cedente.
Per consentire ai soggetti finanziatori l’utilizzo, mediante modello F24, del credito di imposta in parola, si istituisce il seguente codice tributo:
- “6895” denominato “Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese di gestione – Sisma Centro Italia – art. 11, c. 5, d.l. 9 febbraio 2017, n. 8”.
Tale codice è esposto nella “sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” indicando, quale “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce, per ciascuna scadenza di rimborso, l’importo degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese di gestione, espresso nella forma “AAAA”.
Restituzione finanziamenti revocati
Per la restituzione da parte dei soggetti finanziatori degli importi relativi ai finanziamenti concessi e successivamente revocati, anche parzialmente, oppure oggetto di estinzione anticipata, si utilizza il suddetto codice tributo “6895”, indicando l’importo da restituire nella colonna “importi a debito versati” del modello F24. Nel campo “anno di riferimento”, è indicato l’anno in cui è stato emesso il provvedimento di revoca, ovvero si è manifestata la diversa causa di estinzione anticipata del finanziamento, nel formato “AAAA”.