Con la
Risoluzione n. 41/E pubblicata ieri, l’Agenzia istituisce il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Manovra correttiva DL 50/2017
L’articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni), dispone che
“A decorrere dall'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (…) Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura”.
In attuazione delle sopra richiamate disposizioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione e la fruizione delle agevolazioni in argomento. In particolare, l’articolo 4, comma 4, del suddetto DPCM prevede che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la realizzazione dell’investimento pubblicitario incrementale, nei limiti dell’ammontare comunicato con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto provvedimento.
Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare comunicato con il medesimo provvedimento, il relativo modello F24 è scartato. In ogni caso, l’agevolazione è utilizzabile nei limiti dei regolamenti comunitari richiamati dall’articolo 57-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2017, relativi agli aiuti “
de minimis”.
Codice F24 per la compensazione
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in argomento, è istituito il seguente codice tributo:
- “6900” denominato “Credito d’imposta - Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali - articolo 57-bis, comma 1, decretolegge 24 aprile 2017, n. 50”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.