L’Agenzia delle entrate, con la
Risoluzione n°82/E del 23 settembre 2019, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO₂ e di categoria da L1e ad L7e, elettrici o ibridi.
L’istituzione dei codici tributi è avvenuta in ottemperanza dell’articolo 1, comma 1031 della
Legge di Bilancio 2019 (n°145/2018) la quale prevede il riconoscimento di un contributo ai soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, nella misura e alle condizioni stabilite. Il contributo sarà corrisposto dal venditore all’acquirente attraverso la compensazione direttamente con il prezzo di acquisto. Invece il comma 1057 prevede il riconoscimento di un contributo ai soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia nell'anno 2019 un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, nella misura e alle condizioni ivi stabilite.
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
DLgs. n°241/1997 presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
Pertanto, per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta tramite modello F24, l’Amministrazione finanziaria ha istituito i seguenti codici tributo:
- “6903” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018”;
- “6904” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018”.
Il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell'importo spettante, pena lo scarto del modello F24, successivamente all'avvenuto rimborso del contributo al venditore, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l'operazione di acquisto del veicolo.
A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati delle imprese costruttrici o importatrici beneficiarie del credito d'imposta, sulla base delle operazioni di acquisto confermate nel mese precedente. I crediti d’imposta utilizzabili in compensazione possono essere consultati dalle imprese accedendo al “cassetto fiscale” attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.