Con la pubblicazione del Decreto legislativo n. 141/2018 in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 300 del 28.12.2018, è stata data piena attuazione alla direttiva 1065/2016/Ue che disciplina il trattamento IVA dei voucher.
Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2019, entrano in vigore le nuove regole Iva sul trattamento dei voucher. Le nuove disposizioni, infatti, si applicano ai buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018.
Nello specifico, il richiamato Decreto legislativo n. 141/2018 apporta modifiche al DPR 633/72, introducendo gli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater, nonché il nuovo comma 5-bis dell’art. 13 del DPR 633/72.
Anzitutto, viene introdotta la definizione di “buono-corrispettivo” (art. 6-bis), ovvero «(…) uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative».
Stabilita la definizione generale di buono-corrispettivo, il presente Decreto – nei successivi artt. 6-ter e 6-quater – affronta, dettagliatamente, la distinzione tra “buoni monouso” e “buoni multiuso” in relazione al momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA, con effetti sull’esigibilità dell’imposta.
In particolare, il nuovo articolo 6-ter del DPR 633/72 definisce in questi termini il “buono monouso” «Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-bis si considera monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto».
In questo caso, ai fini IVA, l’operazione si considera effettuata al momento del trasferimento del buono, anche se posta in essere in un momento antecedente rispetto alla cessione di beni o prestazione di servizi cui il buono “monouso” dà diritto.
Inoltre, la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini Iva e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.
Viceversa, ai sensi del nuovo articolo 6-quater, un buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-bis si considera multiuso«se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto».
In questa ipotesi il buono è soggetto ad imposizione al momento del suo utilizzo, ovvero quando viene accettato come corrispettivo (o parziale corrispettivo) da parte del cedente o del prestatore.
Conseguentemente ogni trasferimento del buono “multiuso” precedente all’accettazione del medesimo come corrispettivo (o parziale corrispettivo), per l’effettuazione di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, non costituisce effettuazione ai fini IVA della suddetta cessione o prestazione.
La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.
In merito alla determinazione della base imponibile IVA, ai sensi del comma 5-bis del decreto in commento, bisogna tenere conto del corrispettivo dovuto per il buono “multiuso”. In assenza di una tale informazione, si assume come base imponibile il valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati.
Nel caso in cui il buono venga utilizzato solo parzialmente, la base imponibile corrisponderà alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario usufruita per l’acquisto del bene o per la ricezione del servizio.
Infine, ricordiamo che tale disposizione normativa ha efficacia solamente per i buoni emessi a partire dal 1° gennaio 2019, per quanto riguarda quelli emessi sino al 31 dicembre 2018, invece, è da ritenersi valida la disciplina individuata nei documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle Entrate.
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