I letti ospedalieri di terapia intensiva, in merito all’applicazione dell’
art. 124 del decreto Rilancio, possono rientrare nel regime Iva agevolato, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati nella circolare 12/D del 30 maggio 2020.
Tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad
interpello n. 583/2021.
Il quesito è stato avanzato da una società che per sostenere il sistema sanitario nazionale, in particolar modo, contro la lotta alla pandemia da Covid-19, ha acquistato e, in seguito, ha donato alla struttura sanitaria 6 letti di terapia intensiva. L’istante chiede se per tali acquisti può usufruire dell’esenzione dell’Iva, prevista dall’art. 124 del decreto Rilancio.
Decreto Rilancio– L’art. 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dispone, per la cessione di determinati beni necessari per il contenimento e la gestione epidemiologica da Covid-19 effettuate entro il 31 dicembre 2020, l’esenzione dall’Iva. Le cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, invece, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%.
In merito, è opportuno citare la circolare n. 12/D del 30 maggio 2020, con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai fini dell’importazione dei beni, ha individuato i codici di classifica doganale delle merci oggetto dell’agevolazione, alle quali è stato associato in TARIC il codice Addizionale Q101, da indicare, fino al 31 dicembre 2020, nella casella 33 del DAU.
Inoltre, la
circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020, ha chiarito che i beni sopra menzionati, sono alcuni di quelli contenuti nell’elenco indicativo e non esaustivo, allegato alla decisione della Commissione UE 2020/491 del 3 aprile 2020, che, a decorrere dal 30 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, autorizza gli Stati Membri ad accordare al ricorrere di determinati presupposti e condizioni l’importazione di questi beni in esenzione da dazi e da IVA.
Tali beni sono stati ritenuti, sia dalla Commissione UE che dal legislatore italiano, come necessari per contrastare il diffondersi del Covid-19 e delle pandemie in genere, della cura delle persone affetti da questi virus e della protezione della collettività. Dunque, per usufruire del regime di maggior favore, similmente a quanto previsto per le importazioni, le cessioni dei beni in esame devono rispettare tale finalità sanitaria.
Inoltre, la citata circolare n. 26/E, al paragrafo 2.8 “(Definizione di
«attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo») ha chiarito che in tale categoria rientrano anche i letti ospedalieri, poiché in base all’elenco allegato alla
decisione (UE) 2020/491 sono attrezzature di ospedali da campo. In senso conforme si è espressa anche l’ADM.