Il decreto Rilancio, con l’art. 135 ha inserito il nuovo comma 1-bis all’art. 62 del
Cura Italia.
L’art. 62 citato dispone la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020.
L’art. 135 del
DL 34/2020 prevede quindi l’estensione della sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 anche ai termini per il pagamento delle sanzioni relative al contributo unificato di cui all’art. 16 del
DPR 115/2002 e del termine previsto all’art. 248 del DPR 115/2002 relativo all’invito al pagamento.
Nello specifico la norma richiamata testualmente recita:
“Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato".
Con l’aggiunta del nuovo comma 1-bis al mentovato art. 62, il legislatore ha così esteso la sospensione anche alle sanzioni previste per l’omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, per le quali la normativa di riferimento prevede l’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto maggiorato degli interessi e una sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta.
Cosa prevede la disciplina in caso di morosità nel pagamento del CU- Si ricorda che in caso di mancato pagamento del contributo unificato entro 30 giorni dal deposito dell’atto, l’ufficio notifica al depositante un invito al pagamento dell’importo dovuto avvisandolo che in caso di inottemperanza entro i successivi 30 giorni dall’a notifica dell’invio della comunicazione si procederà ad iscrizione a ruolo delle somme dovute, con addebito degli interessi al saggio legale.
Decorso il mese, e gli ulteriori dieci giorni per il deposito della ricevuta di pagamento, in caso di persistente morosità del contribuente l’ufficio notifica un’ulteriore intimazione al pagamento la quale se rimasta inesitata darà luogo all’iscrizione a ruolo della sanzione, delle imposte e degli interessi.
La sanzione dovuta sarà pari dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta.
In sostanza, le sanzioni e interessi andranno corrisposti solo se il contributo non viene pagato entro il mese successivo all’invito.
Ebbene alla luce di quanto disposto dai recenti decreti emergenziali (DL 34/2020 e DL 18/2020) si prevede la sospensione del termine di 30 giorni per la notifica dell’invito di pagamento del contributo unificato. Anche il mese, successivo all’invito entro cui occorre pagare per evitare l’iscrizione a ruolo, dovrebbe rientrare nella citata sospensione.
.