Dalle indicazioni fornite nella
risposta n°175/2019 si evince che non risulta applicabile il 5% (prevista dal comma 2-ter dell’articolo 6 del D.L. n°119 del 2018 nel solo caso in cui il ricorso penda innanzi alla Suprema Corte alla data del 19 dicembre 2018 solamente quando l’agenzia sia rimasta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio) sulla parte del valore della lite per cui l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente.
Quesito
L’interpello posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate concerne la società ALFA che, essendo coobbligata solidale, ha ricevuto un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia ha liquidato una maggiore imposta di registro con riferimento ad una scrittura privata recante la costituzione di pegno su quote societarie. L’avviso di liquidazione è stato impugnato e l’amministrazione finanziaria è risultata integralmente soccombente in primo grado e parzialmente soccombente in secondo grado.
L’Agenzia delle entrate ha notificato all’istante ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello; l’istante, a sua volta, ha proposto controricorso e ricorso incidentale. Il giudizio, dunque, è pendente dinanzi la Suprema Corte alla data di presentazione dell’interpello.
L’istante chiede chiarimenti riguardo la corretta determinazione dell’importo da versare per la definizione agevolata della controversia.
Risposta
L’Agenzia mette in evidenza che la risposta fornita è basata su quanto esposto dall’istante senza valutazione del processo tributario e dei suoi esiti.
L’Agenzia precisa che l’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, che disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie, al comma 1 dispone che
“Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”. Il comma 2 stabilisce che
“In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:
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a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
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b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado”.
Il comma 2-bis prevede che
“In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata”. Il successivo comma 2-ter statuisce che “
Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia”.
La circolare n. 6/E del 2019 ha fornito precisazioni anche con riferimento alla determinazione degli importi dovuti per la definizione agevolata della controversia per cui si applicano le percentuali previste
“in caso di reciproca soccombenza nella pronuncia della Commissione tributaria regionale”, ossia,
“si applicherà il quindici per cento sulla parte del valore della lite per la quale tale pronuncia ha statuito la soccombenza dell’Agenzia delle entrate e il cento per cento sulla restante parte”.
Nel caso in esame non è applicabile la riduzione del 5% in quanto l’Amministrazione è risultata parzialmente vittoriosa in uno dei precedenti gradi.