31 maggio 2019

Definizione agevolata: restituzione tributi per conseguire l’affrancamento delle perdite

Autore: Serena Pastore
Dalle indicazioni fornite nella risposta n°177/2019 si evince che non è possibile definire la controversia concernente il rifiuto tacito di restituzione di tributi pendente in Cassazione al fine di conseguire l’affrancamento delle perdite maturate, in quanto la definizione agevolata riguarda atti recanti una pretesa tributaria dall’Agenzia: di conseguenza sono escluse le richieste del contribuente di restituzione dei tributi.

Quesito
L’interpello posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la società ALFA che nel 2010 ha realizzato due impianti fotovoltaici per cui era prevista l’agevolazione secondo cui la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali, tra cui gli investimenti in impianti fotovoltaici, non concorreva alla formazione del reddito imponibile.

L’istante nel periodo di imposta di competenza (2011) ha subito una perdita fiscale di […] € che erroneamente non inseriva nella relativa dichiarazione dei redditi. Senza la variazione in diminuzione corrispondente al valore dell’investimento ambientale, l’istante assume di avere cosi dichiarato un reddito di […] €, con una conseguente IRES di […] €. La società ALFA ha presentato istanza di rimborso della maggiore IRES versata per effetto della mancata deduzione dei costi ambientali, chiedendo il rimborso dell’imposta pagata per il 2011. Successivamente l’istante presentava, otre il termine previsto, una dichiarazione integrativa in diminuzione per rettificare l’errore commesso; la conseguente perdita veniva in parte utilizzata nelle dichiarazioni relative ai successivi periodi d’imposta.

L’Agenzia ha inviato all’istante le comunicazioni d’irregolarità delle dichiarazioni (2012 e 2013), non riconoscendo la spettanza della perdita dichiarata dalla società con la dichiarazione integrativa, seguite dalle relative cartelle di pagamento, disconoscendo la quota di essa utilizzata, quantificando l’IRES dovuta per quegli anni. A tali cartelle si aggiungono quelle relative al 2014 e 2015. Da qui è scaturito un contenzioso.
Con un primo ricorso, notificato il […], l’istante ha impugnato sia il rifiuto tacito formatosi in riferimento alla predetta istanza di rimborso sia le comunicazioni di irregolarità per 2012 e 2013; il ricorso è stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale con la sentenza n. […].
Impugnata in sede di appello, tale decisione è stata integralmente riformata dalla Commissione tributaria regionale, che, con la sentenza n. […], ha accolto le domande dell’istante. Il processo tributario è pendente in Corte di cassazione, a seguito di ricorso dell’Agenzia delle entrate. L’istante ha altresì impugnato: - le cartelle di pagamento per 2012 e 2013, annullate dalla Commissione tributaria provinciale con sentenza n. […]. Il processo tributario è attualmente pendente in Commissione tributaria regionale, a seguito dell'appello dell'Ufficio; - la cartella di pagamento per il 2014; il relativo processo è pendente in Commissione tributaria provinciale, che, con ordinanza n. […], ha sospeso il giudizio ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546 per dipendenza rispetto alla controversia pendente in Cassazione.
L’istante chiede di sapere se sia possibile definire la controversia concernente il rifiuto tacito di restituzione dei tributi pendente in Cassazione, al fine di conseguire l’affrancamento della perdita che assume di avere maturato nel periodo d’imposta 2011.

Risposta
L’Agenzia precisa che l’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, che disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie, al comma 1 dispone che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.

Con questo istituto viene consentito ai contribuenti di chiudere le controversie tributarie attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, individuato a norma dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui "Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste".

Come chiarito dalla Circolare n°6/E del 1°aprile 2019, per atti impositivi si intendono “avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata”. Per cui se la definizione agevolata riguarda atti recanti pretese tributarie da parte dell’Agenzia, le richieste del contribuente di restituzione dei tributi sono escluse. Ciò vale anche quando l’istanza di rimborso dovesse contenere o presupporre il riconoscimento di un’agevolazione tributaria.

Questo coerentemente con quanto ribadito con la sentenza n°16692/2017 dalle sezioni unite della Cassazione secondo cui: “Per natura, il condono incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti, in quanto si traduce in una forma atipica di definizione del rapporto tributario, nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie […] (si veda, in particolare, sul punto, Corte cost. 13 luglio 1995, n. 321).”
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