31 maggio 2019

Definizione agevolata: soccombenza dell’Agenzia delle entrate nella pronuncia giurisdizionale

Autore: Mattia Gigliotti
Dalle indicazioni fornite nella risposta n°174/2019 si evince che la controversia in cui è parte l’istante può essere definita con il pagamento del 15 per cento del valore della stessa, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018.

Quesito
L’interpello posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate concerne la società ALFA che avendo ricevuto un avviso di accertamento per il periodo di imposta […], lo ha impugnato e la Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso ad eccezione del rilievo concernente il recupero a tassazione di una perdita su crediti ritenuta indeducibile. L’esito del giudizio di appello è risultato totalmente favorevole al contribuente. La sentenza di secondo grado è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale. Anche in sede di giudizio il contribuente è risultato totalmente vittorioso. Alla data di presentazione dell’interpello, il giudizio risulta pendente davanti alla Corte di cassazione, a seguito di ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Nel ricorso per Cassazione è stato omesso qualsiasi riferimento al rilievo concernente le perdite su crediti, deciso in primo grado a favore dell’Agenzia delle entrate; di conseguenza, l’istante ritiene che su tale rilievo si sia formato un giudicato interno favorevole al medesimo.
L’istante chiede chiarimenti riguardo la determinazione degli importi da versare, al fine di una eventuale adesione alla definizione agevolata.

Risposta
L’Agenzia mette in evidenza che la risposta fornita è basata su quanto esposto dall’istante senza valutazione del processo tributario e dei suoi esiti.
L’Agenzia precisa che l’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, che disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie, al comma 1 dispone che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”. Il comma 2 stabilisce che “In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:
  • a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado”.

Il comma 2-bis prevede che “In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata”. Il successivo comma 2-ter statuisce che “Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia”.

La Circolare n°6/E del 2019 ha indicato che “Non sono […] definibili con la riduzione al cinque per cento le liti per le quali l’Amministrazione sia risultata anche parzialmente vittoriosa - indipendentemente dalla misura - in almeno uno dei precedenti gradi. “La soccombenza dell’Agenzia delle entrate è determinata dal raffronto tra quanto richiesto dal contribuente e quanto deciso dall’organo giurisdizionale adito e si considera «integrale» quando la domanda del contribuente sia stata accolta.”
Nella fattispecie in esame, ove l’Amministrazione è risultata parzialmente vittoriosa in primo grado, non risulta verificata la condizione prevista dal comma 2-ter dell’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, ossia la soccombenza dell’Agenzia delle entrate “in tutti i precedenti gradi di giudizio”, con la conseguenza che la controversia non può essere definita con il pagamento del 5 per cento del valore della lite.

La Circolare n. 10/E del 2019 ha precisato che “Nell’ipotesi rappresentata, la controversia è definibile tramite il pagamento di un importo corrispondente al 15 per cento del relativo valore, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell’articolo 6. Tale norma opera, infatti, anche qualora l’ultima pronuncia depositata alla data del 24 ottobre 2018, favorevole al contribuente, sia stata emessa dalla Commissione tributaria regionale in qualità di giudice del rinvio. Va dunque esclusa l’applicabilità del comma 2-ter dello stesso articolo 6, secondo cui possono essere definite con il pagamento del 5 per cento del valore le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione alla data del 19 dicembre 2018, «per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio». “Di contro, nel caso di specie, il giudizio di impugnazione della pronuncia di secondo grado favorevole al contribuente, instaurato dall’Agenzia delle entrate, si è concluso con una sentenza di cassazione con rinvio, da considerarsi favorevole alla medesima Agenzia”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy