Ai fini della definizione della lite pendente (art.6
D.L. 119/2018) avente ad oggetto un avviso di acc.to legato alla “Tremonti ambiente”, qualora si voglia ottenere non solo l’effetto di definire la controversia tributaria, ma anche quello di rimuovere la preclusione in materia di tariffe incentivanti del IV Conto Energia, il contribuente è tenuto a versare il 100% dell’imposta oggetto di controversia.
È questo il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la
risposta nr 102 pubblicata ieri.
La “Tremonti ambiente”
L’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000 prevedeva una misura di detassazione per le piccole e medie imprese che realizzavano investimenti ambientali, tra cui gli investimenti in impianti fotovoltaici (“Tremonti ambiente”). In particolare era disposto che:
- la quota di reddito destinata agli investimenti ambientali non concorreva a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
- la sterilizzazione della quota ossia la non concorrenza al reddito si realizzava attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione dell'imponibile, da operare in sede di dichiarazione dei redditi.
Con la nota del 22 novembre 2017, il GSE (Gestore dei servizi energetici) ha stabilito che tale agevolazione fiscale
non è cumulabile con le tariffe incentivanti previste dal III, IV e V “Conto Energia” e che, per continuare ad usufruire di tali tariffe, il Soggetto Responsabile dell’impianto
deve manifestare all’Agenzia delle entrate la volontà di rinunciare all’agevolazione fiscale goduta.
Come da indicazioni dell’Agenzia delle entrate con
risposta n°114/2018, ai fini del rispetto del divieto di cumulo tra la Tariffa incentivante di cui al c.d. IV ContoEnergia e la Tremonti ambientale, è possibile presentare una dichiarazione integrativa articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/98 entro i termini di accertamento. Nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia usufruito dell’agevolazione Tremonti ambientale in via ordinaria, cioè, in sede di dichiarazione dei redditi mediante variazione in diminuzione dell’imponibile, ma abbia presentato un’istanza di rimborso dell’imposta versata, la rinuncia all’agevolazione può essere manifestata attraverso una espressa rinuncia all’istanza di rimborso, sempreché lo stesso non sia stato ancora erogato.
L’istanza di interpello
Nel caso prospettato con avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2011, è stato contestato con immediatezza l’utilizzo dell’agevolazione “Tremonti ambiente”
per carenza dei requisiti oggettivi. Avverso l’avviso di accertamento, l’istante ha proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale, la quale, si legge nell’istanza, ha sospeso il giudizio per consentire la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 119 del 2018.
La questione posta all’attenzione dell’Agenzia delle entrate verte sulla possibilità di definire il citato avviso di acc.to, ai sensi del D.L. 119/2018 , art.6, ossia nell’ambito della definizione delle liti tributarie; il citato articolo al comma 1-bis prevede che in caso di giudizio pendente in primo grado l’importo dovuto per la definizione è pari al 90% della maggiore imposta accertata ed in contestazione, col beneficio quindi della riduzione del 10% dell’imposta e dell’azzeramento di sanzioni ed interessi.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
Detto ciò l’Amministrazione finanziaria, sulla base di quanto detto finora, evidenzia come l’idoneità della predetta definizione agevolata, art,6 D.L. 119/2018 a rimuovere la suddetta incumulabilità tra la “Tremonti ambiente” ed il IV Conto Energia comporta valutazioni che, non involgendo aspetti di natura tributaria, esulano dalla sua competenza.
Di conseguenza, in base alle richiamate indicazioni del GSE, a parere dell’Agenzia delle entrate non sembra sufficiente quanto dovuto per la chiusura della lite tributaria (90%), ma occorrerebbe la totale rinuncia all’agevolazione fiscale goduta nella dichiarazione dei redditi.
In termine pratici, il contribuente istante può ricorrere alla definizione delle liti pendenti ma qualora voglia ottenere non solo l’effetto di definire la controversia tributaria, ma anche quello di rimuovere la preclusione in materia di tariffe incentivanti del IV “Conto Energia”(vedi divieto di cumulo la Tariffa incentivante di cui al c.d. IV Conto Energia e la Tremonti ambientale) è tenuto a versare il 100% dell’imposta oggetto di controversia, andando dunque oltra alla percentuale del 90% prevista ai fini della definizione delle liti pendenti in 1° grado.