In caso di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius sostenitore delle spese agevolabili su un immobile di sua proprietà, le quote residue non si trasferiscono al successivo erede. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la
Risposta ad Interpello n. 612 del 20 settembre 2021.
L’istante rende noto che il suocero, vedovo, titolare di detrazioni per spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio su un immobile di sua proprietà, è deceduto nel mese di settembre 2019. Per successione, sua moglie e i tre fratelli (co-eredi) hanno acquisito una quota (1/4) di proprietà dell’immobile, acquisendo anche il diritto a pari quota delle detrazioni residue spettanti al de cuius.
Nella dichiarazione redditi 730/2020 del de cuius non è stata esposta alcuna detrazione e, la moglie dell’istante non ha prodotto redditi per il 2019 non presentando, quindi, alcuna dichiarazione reddituale perché fiscalmente a carico dell’istante.
L’istante, a seguito del decesso della propria moglie (che ha lasciato come unici eredi l’istante e la figlia, studentessa universitaria senza redditi) avvenuto nel mese di agosto 2020, chiede se può beneficiare nella dichiarazione 730/2021 delle detrazioni relative alle quote dell’immobile di cui è venuto in possesso.
La condizione della detenzione materiale e diretta del bene– L’
articolo 16-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), al secondo periodo, testualmente stabilisce che
in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
A tal proposito, anche l’Agenzia delle Entrate, nella
circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, ha ribadito che in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero
esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia o meno adibito a propria abitazione principale.
Si precisa che la condizione in questione deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale si intende fruire delle residue rate di detrazione.
Vendita/donazione o decesso dell’erede che detiene il bene – In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità.
Analogamente, in caso di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscono al successivo erede.