29 gennaio 2018

Dichiarazione tardiva ed infedele al bivio

Autore: PASQUALE PIRONE
E’ oggi, 29 gennaio 2018, lo spartiacque per la dichiarazione omessa e la dichiarazione infedele. Stiamo parlando ovviamente di quella riferita al periodo d’imposta 2016 (come ad esempio il Modello Redditi/2017). Chi, infatti, non ha presentato il modello entro i termini ordinari (ossia entro il 31 ottobre scorso) può rimediare entro oggi, presentando la dichiarazione e versando la sanzione ridotta di 25 euro per sanare la tardività (1/10 di 250 euro) oltre a dover versare (con ravvedimento) l’eventuale omesso versamento delle imposte che vi scaturiscono. Al riguardo è opportuno, tuttavia, precisare che al fine di non ricadere nell’omissione dichiarativa è sufficiente versare (entro oggi) la predetta sanzione (25 euro) e presentare i modello dichiarativo, mentre il ravvedimento delle imposte dovute potrà avvenire anche oltre tale data. Saltata la scadenza odierna, senza che il contribuente invii il modello, si configurerà, invece, omessa dichiarazione, con conseguente impossibilità di ravvedere l’omissione (le imposte possono sempre essere ravvedute) ed applicazione della sanzione prevista di cui all’art. 1, comma 1, D.lgs. n. 471 del 1997, ossia dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di 250 euro oppure da 250 euro a 1.000 euro (in caso di dichiarazione redditi omessa senza imposta dovuta). Ad ogni modo, riferisce la norma, se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo (quindi entro il 31/10/2018), e comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui si abbia avuto formale conoscenza la sanzione è ridotta dal 60% al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200 oppure da euro 150 a euro 500 (in caso di imposte non dovute). Pertanto, a chi entro oggi, non dovesse presentare il Modello Redditi omesso il 31/10/2017, anche se si configurerà omessa dichiarazione, converrà, comunque, inoltrarlo entro il prossimo 31 ottobre, così da ottenere quantomeno l’irrogazione di una sanzione più bassa.

Diverso, invece, è il discorso nel caso in cui il contribuente abbia presentato entro i termini (31/10/2017) la dichiarazione ma solo dopo si sia accorto che trattasi di infedele dichiarazione. In tal caso, infatti, questi può rimediare all’infedeltà dichiarativa, presentando un modello “integrativo” e procedendo al ravvedimento. Sul punto, in passato, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 42/E/2016) fornendo i dovuti chiarimenti al fine di individuare correttamente la sanzione da applicare.

L’infedeltà dichiarativa – La configurazione di infedele dichiarazione è fornita dal comma 2 art. 1 del D. Lgs. n. 471/1997, da dove si evince che tale violazione si verifica se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante. In tal caso, si applica la sanzione amministrativa dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

Qualora si tratti di omissione totale del canone soggetto a cedolare secca la sanzione va dal 240% al 480% (o da 180% a 360% in caso di omissione parziale).

Per ovviare all’infedeltà, occorre distinguere a seconda che la dichiarazione integrativa venga presentata dal contribuente entro 90 giorni dal 31/10/2017 (ossia entro oggi) oppure oltre i 90 giorni. Inoltre occorre prestare attenzione a seconda che si tratti di errori rilevabili o NON rilevabili mediante controlli automatizzati e formali. Sono errori NON rilevabili l’omessa o errata indicazione di redditi; l’errata determinazione dei redditi; l’indicazione di indebite detrazioni d’imposta o di deduzioni dall’imponibile. Sono rilevabili, invece, gli errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e/o delle imposte; l’indicazione in misura superiore a quella spettante di oneri deducibili o detraibili (ad esempio, spese mediche o contributi previdenziali); ritenute d’acconto e/o crediti d’imposta).

Presentazione entro oggi – Se il contribuente va a correggere entro oggi l’infedeltà della dichiarazione avente ad oggetto errori NON rilevabili, troverà applicazione la sanzione di euro 250 (art. 8, comma 1 D. Lgs. 471/1997), ridotta ad 1/9 (ai sensi della lettera a-bis art. 13 D. Lgs. 472/1997). Questi dovrà versare anche la sanzione per omesso versamento dovuto (30%), ridotta secondo la misura dell’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.

Qualora, invece, trattasi di errori rilevabili, il contribuente oltre a presentare il modello dichiarativo dovrà versare solo la sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta a titolo di ravvedimento (in altre parole non trova applicazione la sanzione di 1/9 di 250 euro).

Correzione oltre oggi – Nel caso in cui il contribuente non si corregga l’infedeltà dichiarativa entro oggi, nella citata Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se trattasi di errori NON rilevabili si applica la sanzione pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, ridotta a titolo di ravvedimento a seconda di quando ciò accade. Ad ogni modo se non sono dovute imposte o non ricorre infedeltà della dichiarazione ma irregolarità della stessa, la sanzione applicabile è quella prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997 (250 euro), ridotta per ravvedimento a seconda di quando interviene.

Se trattasi, per contro, di errori rilevabili, si applicherà la sanzione per omesso versamento (30%), ridotta come da ravvedimento.
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