Il MISE (con Nota Prot. n. 0432856/2018) ha confermato per il diritto camerale, anche per quest’anno d’imposta, gli stessi importi previsti per lo scorso anno.
In sede di premessa è utile ricordare che l’articolo 28, comma 1, del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014 stabilisce che
“Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento”.
Inoltre, non bisogna dimenticare che, ai sensi del comma 10 dell’articolo 18, della Legge n. 580/1993, e successive modificazioni, ciascuna singola Camera di Commercio ha la possibilità di aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% e che con il Decreto MISE del 22 maggio 2017, è stata autorizzata l’applicazione di tale maggiorazione per il triennio 2017-2019 per le circa 79 CCIAA che ne hanno fatto richiesta cui poi se ne sono aggiunte altre per il biennio 2018-2019 (Decreto MISE del 2 marzo 2018).
Occorre altresì premettere che il diritto annuale è dovuto in misura fissa o in base al fatturato. In particolare versano in misura fissa i soggetti iscritti al REA e le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle imprese. Pagano, invece, in funzione del fatturato dell’esercizio precedente gli altri soggetti (ad esempio le società). L'importo dovuto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno al Registro (un’impresa che, ad esempio, inizia attività in corso di anno paga il tributo per intero e non in ragione dei mesi di attività nel corso del periodo d’imposta). In caso di trasferimento della propria sede da una provincia ad un'altra, occorre pagare il tributo in favore della Camera di Commercio dove l’impresa risultava iscritta al 1° gennaio. Nell’ipotesi, poi, di passaggio di sezione dello stesso Registro Imprese (es: da sezione ordinaria a speciale o da REA a Registro imprese) il diritto dovuto è determinato dalla sezione in cui il soggetto era iscritto al 1° gennaio.
In misura fissa –Dopo la doverosa premessa, si riportano, quindi, di seguito le misure fisse del diritto annuale 2019 dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati:
- 44 euro per Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli);
- 100 euro per Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria;
- 15 euro per Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo);
- 50 euro per Imprese con ragione di società semplice agricola;
- 100 euro per Imprese con ragione di società semplice non agricola;
- 100 euro per Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001);
- 55 euro per Imprese con sede principale all’estero che hanno in Italia unità locali e/o sedi secondarie (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995).
Si tenga presente che se l’attività è esercitata senza unità locali, il diritto si versa per la sola sede; se, invece, l’attività è esercitata anche tramite unità locali, si dovrà versare il diritto per la sede e per ciascuna delle eventuali unità locali iscritte nel Registro delle imprese al 1° gennaio, con l'esclusione di quelle chiuse entro il 31 dicembre, la cui domanda di cessazione sia stata presentata al Registro delle imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo alla chiusura. Restano, dunque, confermati anche per il 2019, i seguenti importi:
- 8,80 euro per Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I.;
- 10 euro per Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola;
- 20 euro per Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.; Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola; Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001).
Ad ogni modo, non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali i soggetti iscritti solo al R.E.A. - Nota MISE del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599).
Come evidenziato anche dal MISE, i menzionati importi (dovuti per la sede e per le eventuali unità locali) già tengono conto della riduzione del 50% di cui all’art. 28, comma 1, del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014 ed ai fini del pagamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella Nota MISE n. 19230 del 30 marzo 2009, ossia applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima Provincia).
In base al fatturato – Pagano il diritto annuale in base al fatturato dell’anno precedente, invece, le altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie. In particolare si tratta delle società tra professionisti previste dalla L. 183/2011; società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società di capitali; società cooperative; società di mutuo soccorso; consorzi con attività esterna; enti economici pubblici e privati; aziende speciali e consorzi previsti dalla Legge 267/2000; G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse economico).
Tali soggetti, dunque, calcoleranno il diritto annuale 2019 in base al fatturato conseguito nell'esercizio 2018 (come da modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione (si veda tabella in fondo).
Si consideri, tuttavia, che gli importi indicati nella tabella non tengono conto della riduzione del 50% prevista dall’art. 28, comma 1, del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014 Pertanto, i menzionati soggetti, applicheranno al fatturato 2018 le aliquote definite con il Decreto Interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella Nota n. 19230/2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all’unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi). Va poi considerata la quota di incremento del 20% (di cui in premessa) eventualmente fissata dalla singola camera di commercio senza dimenticare che per ciascuna unità locale/sede secondaria/ufficio di rappresentanza già iscritta al 1° gennaio dell'anno di versamento, occorre sommare, all'importo determinato per la sede, un diritto pari al 20% di quanto dovuto per la stessa, fino ad un massimo di 100 euro.