27 giugno 2018

Dispositivo vigilante: non è sufficiente la sola omologazione UE

Autore: Debhorah Di Rosa
Con l’istanza di interpello n. 5 del 25 giugno 2018, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato chiamato ad esprimere il proprio parere riguardo l’utilizzo di qualsiasi dispositivo omologato per i treni merci sul territorio italiano ad un solo macchinista. Il dispositivo vigilante, più conosciuto come dispositivo dell'uomo morto, è uno specifico apparecchio di sicurezza atto a controllare la presenza e la vigilanza del conducente di un veicolo e, in particolare, del macchinista ai comandi di un treno. Il nuovo sistema viene definito “non invasivo”, in quanto, rispetto ai tanto contestati dispositivi precedentemente utilizzati, è stato implementato con i cosiddetti “punti di reiterazione”, ossia utilizzando alcuni comandi per le normali operazioni di guida, il macchinista automaticamente azzera il conteggio dei 55 secondi, e quindi pedala di meno.

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro fa presente l’impossibilità di esprimere un proprio parere riguardo la necessità di utilizzo del dispositivo vigilante: la tematica non afferisce alla competenza della Commissione per gli interpelli, che può esprimersi esclusivamente su “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Il dicastero, in linea generale, fa presente che, anche se il dispositivo risulta essere conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro deve valutarne l’impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito della valutazione dei rischi, non potendo l’omologazione in ambito di interoperabilità ferroviaria fungere da presunzione di conformità del dispositivo alle norme previste dal richiamato decreto legislativo.

In particolare, devono essere rispettati i principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo. La valutazione delle caratteristiche di una specifica tipologia di strumento di controllo o dispositivo vigilante, osserva il Ministero, esula dalle proprie competenze, non rivestendo la questione carattere generale.
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