Sono esenti da imposte e tasse tutti gli atti, anche dispositivi del patrimonio in genere, che scaturiscono da accordi fra coniugi in sede di procedimenti di separazione e di divorzio.
A fornire tale indicazione è la Commissione Tributaria Regionale Friuli Venezia Giulia nella Sentenza n. 249/01/18.
Il caso. Il giudizio concerne un avviso di liquidazione in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione a un verbale di conciliazione giudiziale davanti al Tribunale di Udine con il quale veniva sciolta la comunione legale e operata la divisione tra il ricorrente e la ex moglie, e ciò dopo che lo stesso Tribunale, con sentenza passata in giudicato, ha pronunciato la separazione dei coniugi.
Il contribuente ha invocato l'esenzione ai sensi dell’art. 19 L. n. 74 del 19871 per gli atti relativi al procedimento di divorzio e di separazione personale e, in subordine, ha contestato i valori attribuiti dall'Ufficio ai beni oggetto di divisione.
Ebbene, la Commissione Tributaria Provinciale di Udine ha accolto il ricorso e disposto, per l’effetto, l’annullamento della pretesa fiscale. In seguito tale verdetto è stato confermato dal Giudice di appello.
La Commissione Tributaria Regionale per il Veneto ha, infatti, rilevato che alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione (in particolare, n. 3110 del 17/2/2016 e la n. 2111 del 3/2/2016) hanno affermato che sono esenti da imposte e tasse tutti gli atti, anche dispositivi del patrimonio in genere, che scaturiscono da accordi fra coniugi in sede di procedimenti di separazione e di divorzio.
I rilievi della C.T.R. Il Collegio di secondo grado ha osservato: «Come ben noto, l'esenzione dalle imposte è prevista dall'art. 10 L. n. 74/87 la cui applicazione sta divenendo ancora più rilevante avendo riguardo alle possibilità offerte dal nuovo procedimento della negoziazione assistita per addivenire alla separazione o divorzio o alla istanza diretta al Sindaco, quale Ufficiale dello stato civile agli stessi fini. In particolare, la sentenza opera un'eliminazione di quella distinzione formatasi in giurisprudenza tra accordi di separazione propriamente detti ed accordi stipulati in occasione della separazione, affermando che anche gli accordi che prevedono, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell'ambito delle condizioni della separazione di cui all’art. 711 comma 4 c.p.c. Infatti, l'elemento innovativo è costituito dal carattere di "negoziazione globale" che la coppia in crisi attribuisce al momento della liquidazione del rapporto coniugale, attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati "contratti della crisi coniugale", la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi". In sostanza, nel mutato contesto normativo di riferimento, si deve riconoscere il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, sono volti a definire la crisi coniugale, destinata a sfociare nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile».
Insomma, alla luce del più recente orientamento di legittimità, che tiene conto dell’evoluzione normativa, per il Collegio regionale non v’è ragione di negare che gli accordi intervenuti tra le parti, conclusi peraltro mediante approvazione di un piano divisionale formalizzato in sede giudiziaria, siano stati sottoscritti nell'intento di regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti al procedimento di separazione e, come tali, ricadono nell'esenzione fiscale in discorso.
La C.T.R. friulana, dunque, ha ritenuto evidente, nel caso di specie, la stretta connessione e il legame causale del provvedimento che si pronuncia sullo scioglimento della comunione e rende esecutivo il progetto di divisione con il procedimento di separazione personale dal quale, appunto, trae origine.
La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, in conclusione, ha rigettato l'appello dell'Ufficio e per l'effetto, ha confermato la sentenza impugnata, con liquidazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza.
La Cassazione. Sull’argomento si segnala la recente Cass. civ. Sez. 5 Ord. n. 31603/2018, da cui emerge che non sono dovute le imposte di registro e catastali in relazione ai trasferimenti immobiliari alla prole effettuati dai coniugi in esecuzione dell’accordo formalizzato nella sentenza giudiziale di divorzio.
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1In base all’articolo 19 L. n. 74 del 1987, tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della L. n. 898 del 1970, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.