Il Consiglio dei Ministri, ha approvato lo scorso 23 aprile, in seconda deliberazione, un decreto-legge che introduce misure urgenti per la crescita economica ed interventi in settori industriali in crisi, cosiddetto “D.L. crescita”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.100 del 30-04-2019. Tra le misure adottate, il testo è stato integrato con norme che prevedono, tra l’altro, l’estensione del regime della “decommercializzazione” agli enti associativi assistenziali, rimodulando, inoltre, anche gli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche.
Enti Associativi Assistenziali
L’articolo 14 del D.L. in commento, ricomprende nel novero degli enti associativi di cui al comma 3 dell’articolo 148 del TUIR, che fruiscono del regime della “decommercializzazione”, le associazioni con fini assistenziali.
Com’è spiegato nella relazione tecnica al decreto, sotto il profilo finanziario, la misura non comporta variazioni di gettito in considerazione della circostanza che ripristina la legislazione previgente all’entrata in vigore del
D. Lgs. n. 117/2017 e i soggetti interessati dalla modifica per l’anno 2017 non hanno sostanzialmente modificato i loro comportamenti in sede dichiarativa, come si evince dall’elaborazione dei primi dati provvisori relativi alla stessa annualità, alla luce anche dell’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria.
Sempre la relazione tecnica, sottolinea quanto precisato dall'Agenzia, ossia che, in forza della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 5-sexies del
D.L. n. 148/2017, l'articolo 148, comma 3, del
Tuir, nella versione precedente, conserva efficacia fino a quando non inizieranno ad essere applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal titolo X del Codice del Terzo settore.
Anteriormente a tale termine, quindi, tutte le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, comprese quelle che non entreranno a far parte degli enti del Terzo settore, potranno continuare a fruire della decommercializzazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Tuir, sempre che siano in possesso dei requisiti attualmente previsti.
Da quando inizieranno ad essere applicabili le nuove disposizioni fiscali, non potranno più fruire della predetta decommercializzazione.
Obblighi informativi erogazioni pubbliche
L’articolo 35 del D.L. crescita, apporta modifiche all’articolo 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituendo i commi da 125 a 129.
In sostanza, la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche, introdotta dall’articolo 1, commi da 125 a 129, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, stabilisce obblighi di pubblicità ulteriori rispetto a quelli già previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 che non ha, ad oggi, ancora trovato applicazione a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni che, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa e tecnica, non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo alle seguenti categorie di soggetti:
- associazioni, fondazioni, Onlus;
- cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri;
- le imprese.
Proprio in virtù delle difficoltà interpretative sopra citate, quindi, si rende necessario un intervento chiarificatore urgente per consentire alle imprese di adempiere correttamente entro i termini previsti.
A tal proposito, per la prima categoria di operatori, si prevede che la pubblicazione delle informazioni avvenga entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall’esercizio finanziario 2018, “sui propri siti internet o analoghi portali digitali”.
Per le imprese e le cooperative, invece, occorre distinguere tra quelle tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio d’esercizio e quelle che non sono soggette a detto obbligo (articoli 2083, 2214, 2215, 2215-bis, 2216, 2217e 2435-ter Codice Civile).
Per le prime, l’adempimento degli obblighi informativi di cui si tratta, avverrà mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.
Per la seconda categoria di imprese, che non sono soggette all’obbligo di predisposizione della nota integrativa, l’obbligo di trasparenza, in analogia a quanto previsto per le associazioni, le Onlus e le fondazioni, potrà essere assolto, mediante pubblicazione degli importi ricevuti sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa. In alternativa, qualora tali imprese decidano di redigere la nota integrativa allegata al proprio bilancio d’esercizio, l’obbligo di trasparenza sarà assolto all’interno della nota stessa.
L’obbligo trova applicazione per la prima volta in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2018. Le imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet o sui portali digitali, devono adempiere agli obblighi di trasparenza entro e non oltre il 30 giugno 2019.
Inoltre, è stabilito che l’inosservanza di tale obbligo, a partire dal 1° gennaio 2020, comporterà una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, da pagare entro tre mesi dalla notifica dell’atto di contestazione della violazione. Il perdurare dell’inosservanza degli obblighi informativi, nonché il mancato pagamento della sanzione entro il termine di cui al sopra citato, è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi.
Il nuovo comma 125-quinquies, prevede che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (di cui all’articolo 52 della
Legge n. 234/2012), la registrazione in tale sistema, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dal comma 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure – come specifica la relazione tecnica - qualora non siano tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
Si provvede, inoltre, alla contestuale abrogazione dell’analoga disposizione contenuta all’articolo 3-quater, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito, con modificazioni, nella
Legge n. 12/2019.