29 giugno 2019

DL crescita: novità per i pensionati esteri che si trasferiscono nel mezzogiorno

Autore: Paola Sabatino
L’articolo 5-bis introdotto con l’approvazione del Decreto Legge n. 34/2019, convertito in Legge 58 del 28 giugno 2019, modifica il regime fiscale opzionale che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota del 7 per cento, introdotta dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) per i titolari di reddito di pensione erogata da fonte estera che trasferiscono la residenza dall’estero nei piccoli comuni del Mezzogiorno.

Sul punto, preme ricordare che tale regime opzionale è stato introdotto dall’articolo 1, commi 273 e 274, della legge di bilancio 2019, il quale, introducendo l’articolo 24-ter del TUIR, consente alle persone fisiche titolari dei redditi di pensione, erogati da soggetti esteri, ove trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, di assoggettare i propri redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, a una imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota del 7 per cento, calcolata in via forfettaria, per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.

Il trasferimento della residenza è definito in base a quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del TUIR, per cui si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi dell’articolo 43 del codice civile. I comuni appartenenti al Mezzogiorno sono quelli situati nelle regioni della Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

Per quel che concerne, invece, i redditi percepiti da fonte estera, la norma fa riferimento ai criteri di cui all’articolo 165, comma 2, del TUIR, secondo il quale i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23, del TUIR, per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti.

Le modifiche
Con una prima modifica, il Decreto Legge n. 34/2019, rinnova l’articolo 24-ter, comma 1, del TUIR, espunge dal regime agevolato i redditi percepiti da fonte estera, allo scopo di circoscrivere il perimetro dell’agevolazione. In sostanza, rimangono assoggettati a tassazione opzionale al 7 per cento, i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero.

Una successiva modifica di rilevo, apportata al summenzionato articolo riguarda l’arco temporale. Difatti, si allunga da cinque a nove anni il numero dei periodi di imposta in cui l’opzione è efficace.

Viene, infine, sostituito integralmente il comma 7, dell’articolo 24-ter, il quale regola la validità dell’opzione nel tempo.

Con le modifiche apportate, pur rimanendo fermo che gli effetti dell’opzione cessano in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva, è consentito al contribuente di sanare tale irregolarità, con prosecuzione degli effetti dell’opzione, mediante il versamento dell’imposta sostitutiva entro la scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo di imposta successivo a quello cui si riferisce l’omissione.

Si ricorda che l’opzione è revocabile dal contribuente e, nel caso di revoca, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi di imposta precedenti.

Viene riconfermata la cessazione degli effetti dell’opzione laddove sia accertata l’insussistenza dei requisiti previsti dal richiamato articolo 24-ter, del TUIR.
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