L’articolo 769 del Codice Civile disciplina la donazione, qualificando come tale il
contratto con il quale, per
spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra.
Una delle forme più comuni di donazione è quella in denaro, avente ad oggetto il trasferimento di somme da un soggetto all’altro per spirito di liberalità. Nell
’interpello N. 310 si verifica la summenzionata fattispecie ma con una particolarità: la donazione non si verifica nello stesso territorio di uno dei soggetti interessati. Si rende dunque necessaria un’attenta analisi del caso prospettato nel citato interpello.
L’istante, residente in Italia, fa presente che il figlio, residente nel Regno Unito, intende effettuare in suo favore
una donazione di denaro,
non di modico valore, che possiede in deposito in un conto estero.
Atto di donazione formato all’estero e chiarimenti sulla relativa tassazione
Per quanto riguarda l’applicazione delle imposte alla donazione su descritta, occorre precisare quanto segue: l’articolo 2 del TUS stabilisce che
“l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”.
In sostanza, se il donante non risulta residente in Italia al momento della donazione, rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta, solo i beni e diritti ‘esistenti’ sul territorio nazionale (c.d.
principio della territorialità).
L’istante fa presente che la donazione avverrebbe tramite bonifico bancario, con il quale la somma di denaro verrebbe trasferita su un conto corrente che il beneficiario possiede presso una banca anch’essa situata all’estero.
L’articolo 55 del TUS detta le regole di registrazione degli atti di donazione e stabilisce, al comma 1-bis che
“Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. ….”.
Per presumere l’esistenza nel territorio dello Stato del bene denaro, occorre la residenza in Italia del soggetto emittente con il quale si trasferisce la disponibilità del denaro a favore del beneficiario dell’atto di donazione. Se manca tale condizione, il bene non si considera esistente nel territorio dello Stato e, dunque, il relativo atto di donazione da parte del donante residente all’estero non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia.
In sostanza applicando la norma alla fattispecie posta in essere, si deduce che il denaro oggetto della donazione tramite bonifico, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante è residente all’estero. Di conseguenza, il parere del Fisco si conclude asserendo che mancando il presupposto della territorialità, non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso dell’atto di donazione formato all’estero.