Con il Provvedimento prot. n. 56618 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’ennesima proroga per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, possibile ora fino al 30 giugno 2021.
La proroga si è resa necessaria in quanto sono ancora in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa, e le interlocuzioni con il Garante della protezione dei dati personali, per attuare le disposizioni normative del DL n.124/2019, che ha previsto la memorizzazione dei file xml delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, e ha disposto che i dati contenuti nelle fatture possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza, nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici entro il termine del 30 giugno 2021comporta la cancellazione dei file memorizzati. È possibile aderire anche dopo la predetta data, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse-ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata. È sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse-ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.
Per completezza informativa, si ricorda che con il Provvedimento n.311557/2020 è stata prevista una nuova funzionalità per i soggetti che utilizzano un canale “web service” per lo scambio dati con il SdI in grado di produrre un report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate tra quest’ultimo e il soggetto, in qualità esso sia di ricevente, sia di trasmittente.
La nuova funzionalità prevede anche un servizio per il reinoltro delle fatture elettroniche e delle notifiche che non sono state recapitate al soggetto. La funzionalità di reinoltro riferita a file fatture che si trovano nello stato di “Impossibilità di recapito”, comporterà, al buon esito dell’operazione di reinoltro, l’impostazione automatica della data di consegna con la data di ritrasmissione, rilevante quindi ai fini fiscali.
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