7 marzo 2019

È legittimo il sintetico nei confronti dell’imprenditore agricolo

Autore: Gianfranco Antico
L’Ufficio può legittimamente procedere con metodo sintetico – ex art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/73 - alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale - determinati in base agli estimi catastali - del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (consistenti negli indici di spesa più vari), si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l'imponibile complessivo, incombendo in tal caso al contribuente l'onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o separatamente tassate.

È questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 3260 del 5 febbraio 2019.

Come è noto, l'accertamento catastale è il criterio base di determinazione dei redditi fondiari, e nella specie dei redditi agrari e dominicali.
L’intento del legislatore di favorire fiscalmente i coltivatori dei fondi ha portato lo stesso a dettare una disciplina ad hoc, con la quale ha voluto che i redditi dei terreni (dominicali ed agrari) siano determinati facendo esclusivo riferimento agli estimi catastali aggiornati, indipendentemente da quello che sia il reale ed effettivo reddito del coltivatore diretto. Il sistema catastale tende a stabilire, quindi, sulla base di una serie di elementi il reddito medio ordinario.

Già con la sentenza n. 7005/2003, la Corte, ritenendo pacifica la questione, aveva rilevato che, se è vero che i redditi dominicali ed agrari determinati ai sensi degli artt. 25 e 31 del D.P.R. n. 917/1986, sulla base degli estimi catastali, prescindono dall'effettivo reddito conseguito, con conseguente preclusione per l'Ufficio di effettuare l'accertamento sintetico, è altrettanto vero - sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 377 del 1995 – che tale principio trova esclusiva applicazione in riferimento alla determinazione del reddito fondiario, ma non è invece applicabile nel caso in cui vi sono ragionevoli elementi per presumere che assieme al reddito predetto ne concorrano altri (Cass. n. 11223/95; Cass. n. 12258/99). “Per questi ultimi pertanto può farsi correttamente ricorso all'accertamento sintetico. Del resto, se così non fosse, basterebbe al contribuente che dispone di più fonti di reddito dichiarare il solo reddito fondiario per vedersi esentato da ulteriori accertamenti in ordine alle altre voci di reddito. A tal fine appare applicabile al caso di specie la disposizione di cui all'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 che facoltizza l'ufficio finanziario a procedere ad accertamento sintetico del reddito sulla base del cosiddetto redditometro quando il reddito accertabile si discosta di almeno un quarto da quello dichiarato proprio perché tale divergenza può legittimamente far supporre che il contribuente disponga di ulteriori redditi oltre quello fondiario. È beninteso possibile che il reddito fondiario dichiarato, in quanto determinato secondo la rendita catastale e, quindi, secondo un criterio fittizio, sia inferiore rispetto a quello effettivamente ricavato dal contribuente; in tale circostanza, tuttavia, quest'ultimo, a fronte dell'eventuale accertamento dell'ufficio può sempre dimostrare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973, che il maggior reddito determinato sinteticamente deriva dallo sfruttamento del fondo e che non è pertanto tassabile”.

E successivamente, con la sentenza n. 6962/2006, gli Ermellini hanno confermato il legittimo operato dell’Amministrazione Finanziaria, che procede con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto quando questa comprenda soltanto il redditi agrari e dominicali, determinati in base agli estimi catastali, e, da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente, si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l'imponibile complessivo, gravando sul contribuente la prova volta a dimostrare che i redditi effettivi percepiti dai terreni posseduti siano tali da giustificare il tenore di vita rilevato dall'Amministrazione.

E ancora, con la sentenza n. 10385/2009 è stato riconfermato il principio ormai ampiamente consolidato, secondo cui "quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (disponibilità di autoveicoli non inerenti all'attività agricola, tenore di vita, ecc.) si può fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l'imponibile complessivo, in tal caso, incombe al contribuente l'onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili, o separatamente tassate (da Cass. nn. 6952/06, 7005/03, 12192/02, 11223/95)”.

Sulla stessa lunga d’onda si attesta la sentenza n. 10747 del 16 maggio 2014 (ud. 26 febbraio 2014) con cui la Corte di Cassazione ha legittimato l’utilizzo del sintetico, nei confronti di un coltivatore diretto, atteso che nel caso di specie “il P. non aveva fornito prove idonee a contrastare le presunzioni su cui l'accertamento si fondava, essendosi limitato a produrre una consulenza tecnica di parte, "generica ed atta a dimostrare la sola potenzialità produttiva di un fondo", laddove l'entità del reddito prodotto nel 1997 doveva essere dimostrata con "la documentazione relativa all'IVA"). Per la Corte costituisce principio consolidato (Cass. 7505/2003; Cass. 6952/2006; Cass. 10385/2009; Cass. 9313/2010) quello secondo il quale l'Amministrazione Finanziaria "può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale - determinati in base agli estimi catastali - del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (disponibilità di autoveicoli non inerenti all'attività agricola, tenore di vita, ecc.) si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l'imponibile complessivo", e in tal caso, a norma dell'art. 38, comma 6, del D.P.R.n.600773 incombe "al contribuente l'onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili, o separatamente tassate".

Ricordiamo, per completezza, che la circolare n. 49/E del 9 agosto 2007 ha invitato le strutture periferiche a valutare con particolare attenzione la posizione delle persone fisiche esercenti attività agricole utilizzando, ai fini della determinazione di un reddito “potenziale”, il volume d'affari Iva, fermo restando “la facoltà da parte del contribuente di dimostrare, a norma del comma 6 dell'art. 38, che il reddito accertato, maggiore del reddito fondiario dichiarato – determinato sulla base della rendita catastale, e quindi in ipotesi anche inferiore a quello effettivo – deriva dallo sfruttamento del fondo e non è pertanto soggetto ad ulteriore imposizione […]” (Cass. sent. n. 7005/2003).
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