28 maggio 2019

E-scontrini: servizi aggiuntivi ai dipendenti

Autore: Serena Pastore
Dalle indicazioni fornite nella risposta n° 159/2019 si evince che per il 2019, sia il servizio mensa offerto ai dipendenti – quantitativamente marginale e comunque rientrante nella previsione dell’articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 696 del 1996, a mente del quale «Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni: […] i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza» – sia quello di trasporto (marginale, in base all’articolo 1, comma 1, lettera c), del D.M. 10 maggio 2019, rispetto alle operazioni da documentare con fattura ai sensi dell’articolo 21 del decreto IVA) non sono soggetti all’obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri ex articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015.

Quanto alla ipotizzata riduzione dei termini dell’accertamento, va rammentato che, a mente dell’articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015 – norma abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2020 ex articolo 17, comma 2, lettera a), del d.l. n. 119 del 2018 – «[…] La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, del presente decreto».

Ne deriva, dunque, in assenza di un’opzione esercitata entro il 31 dicembre per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, che l’effettuazione delle operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA esclude automaticamente qualunque riduzione dei termini dell’accertamento, che rimangono quelli ordinari.

Quesito
L’interpello posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda una società che fornisce ai propri dipendenti il servizio mensa, avvalendosi di imprese esterne da cui riceve regolare fattura, facendosi carico della maggior parte del costo del servizio e addebitando a ciascun dipendente un importo forfettario per ogni pasto usufruito. La stessa fornisce, inoltre, un servizio di trasporto da due punti di ritrovo fino al luogo di lavoro, tramite un’impresa di trasporto cui appalta il servizio e da cui riceve fatture mensili in relazione ai giorni di servizio e al costo della tratta percorsa, ed imputa ai dipendenti che ne usufruiscono un importo mensile forfettario.

L’istante non rilascia nessun documento al dipendente e annota l’ammontare dei corrispettivi giornalieri in apposito registro [a norma dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA)]; gli importi sono addebitati in busta paga.
I corrispettivi per il servizio mensa e trasporto sono rispettivamente pari a circa lo 0,02 e lo 0,01 per cento delle operazioni attive imponibili, nonché a circa lo 0,008 e lo 0,004 per cento del volume d'affari IVA complessivo che, cumulativamente è superiore ai 400.000 euro annui.
Alla luce dell’evoluzione normativa – cfr., in particolare, l’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 – l’istante chiede:

a) se «con riferimento ai corrispettivi forfetari addebitati ai propri dipendenti per i servizi di mensa aziendale e trasporto erogati, per i quali è previsto un esonero dall’obbligo di certificazione ai sensi dell’art. 2 del DPR.696/96, possa continuare ad adempiere agli obblighi di registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR. 633/72 come in passato, ovvero se debba in ogni caso dotarsi di un registratore telematico»;
b) qualora l’Amministrazione finanziaria, in risposta al quesito sub a), dovesse ritenere possibile «continuare a tenere il registro dei corrispettivi come in passato, se tale comportamento faccia venire meno la possibilità prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 127/2015 […] di fruire della riduzione di due anni dei termini di decadenza dell’attività di accertamento sia ai fini delle imposte dirette che dell’IVA, subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste»;
c) laddove l’Amministrazione finanziaria, in risposta al quesito sub a), ritenesse invece sussistente «l’obbligo di dotarsi di un registratore telematico per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi addebitati ai dipendenti per i servizi di mensa e trasporto aziendale, se tale obbligo decorra dal 1° gennaio 2020 ovvero dal 1° luglio 2019»;
d) il parere dell’Agenzia «riguardo alla soluzione operativa alternativa proposta [i.e. emettere «fattura riepilogativa in formato elettronico, alla fine di ogni mese verso ciascun dipendente, nella quale vengono riportati gli accessi effettuati nel mese di riferimento ed il cui totale corrisponde al numero di pasti fruiti (accessi in mensa) per l’importo forfettario a carico del dipendente. […] Le suddette fatture verrebbero poi annotate, utilizzando la metodologia dell’annotazione cumulativa, nel registro di cui all’art. 23 DPR 633/1972», ndr.] ed in particolare se l’emissione di fattura riepilogativa in formato elettronico nei confronti di ciascun dipendente alla fine di ogni mese rispetti il processo di certificazione fiscale e se consenta di fruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento con riferimento al 2019».



Risposta
L’Agenzia precisa che l’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto 4 del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata».

A tale regola fanno eccezione i casi individuati con il citato decreto ministeriale – emesso dal Ministro dell’economia e delle finanze in data 10 maggio 2019 – laddove, tra l’altro, si precisa che «1. In fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica:

a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 […];
c) fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a) e b) nonché alle operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno 2018; […]».



La sintesi che si può trarre dall’attuale quadro normativo è quella per cui le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto IVA devono essere certificate:

a) nei confronti dei soggetti passivi d’imposta, e a loro richiesta verso i consumatori, per mezzo di una fattura;
b) salvo esonero, «mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, con l’osservanza delle relative discipline»;
c) salvo esonero, ex articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. In riferimento al 2019, dal 1° luglio questa forma di certificazione è obbligatoria, nei limiti appena visti, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro.


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