L’Agenzia delle Entrate il 20 novembre 2019 ha pubblicato tre risoluzioni per l’istituzione di vari codici tributo. Vediamo nel dettaglio.
Ridenominazione codici tributo Sismabonus ed Ecobonus - La
Risoluzione n° 94/E è stata emanata per la ridenominazione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta c.d. Sismabonus acquisti ed Ecobonus.
Gli acquirenti delle unità immobiliari beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riduzione del rischio sismico possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito; rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
I soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti per le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. I crediti ceduti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione dal cessionario, rispettivamente in cinque e dieci quote annuali di pari importo.
Le quote annuali dei suddetti crediti potranno essere utilizzate in compensazione dal cessionario, tramite modello F24, indicando i seguenti codici tributo istituiti con la risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018, come di seguito ridenominati:
- “6890” denominato “ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto - art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. n. 63 del 2013 – art. 10, comma 3-bis, del D.L. n. 34 del 2019”;
- “6891” denominato “SISMABONUS - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto - art. 16, commi 1-quinquies e 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
I crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni. Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici– Alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione per l’ammodernamento degli impianti sportivi fino a un massimo di 25.000 euro.
In particolare:
- il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dall'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, pena lo scarto del modello F24.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in argomento, con la
Risoluzione n. 95/E è istituito il seguente codice tributo:
- “6907” denominato “Credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici - art. 1, comma 352, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito fruito. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Istituzione dei codici tributo per consentire ai fornitori di recuperare in compensazione gli sconti praticati in relazione alle detrazioni spettanti per Ecobonus e Sismabonus - Ai soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico è concesso di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Il fornitore recupera lo sconto sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo.
In alternativa, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il soggetto beneficiario della detrazione ha comunicato all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per lo sconto.
Per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d’imposta, tramite modello F24, con la
Risoluzione n.96/E sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “6908” denominato “ECOBONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”;
- “6909” denominato “SISMABONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio dell’opzione per lo sconto, inviate all’Agenzia delle Entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni. Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il fornitore confermi l’esercizio dell’opzione e attesti l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.