L’Agenzia nazionale efficienza energetica (ENEA) ha aggiornato, di recente, i vademecum sulle tipologie di interventi che possono usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, il cosiddetto “Ecobonus”. In ognuno dei vademecum, è possibile trovare una scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti, della documentazione da approntare e delle indicazioni sulle procedure da seguire.
Inoltre, l’ENEA ha aggiornato le FAQ circa la documentazione da presentare in caso di sostituzione di caldaie condominiali o di installazione di impianti termici e solari, facendo anche ulteriore chiarezza sulle modalità di accesso alla detrazione fiscale del 65% e agli incentivi per la sostituzione della caldaia condominiale.
Invio documentazione
È opportuno ricordare che occorre inviare telematicamente all'ENEA la documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, prorogate fino al 31/12/2021 per gli interventi sull’involucro delle parti comuni degli edifici condominiali (aliquote del 70%, 75%, 80% e 85%) e, fino al 31/12/2019, negli altri casi (aliquote del 50% e 65%).
Il termine per la trasmissione dei dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori e, per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre a partire dall’11 marzo 2019.
Circa l’individuazione del giorno a partire dal quale decorrono i 90 giorni di tempo necessari per l’invio della documentazione all’ENEA, lo stesso deve essere individuato nel giorno del cosiddetto “collaudo” dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti.
Nell’ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, si ritiene che il contribuente possa provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa), mentre, non può ritenersi valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
Nelle FAQ, l’ENEA spiega che, effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente una ricevuta informatica con il CPID (Codice Personale Identificativo). La stampa di queste ricevuta e della scheda descrittiva, anch’essa con il CPID stampato su ogni pagina, costituiscono prova dell'avvenuto invio. Non sono previsti altri riscontri da parte di ENEA, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inviati documenti, quali asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, planimetrie, documentazione varia, ecc., che invece devono essere conservati a cura dell'utente ed esibiti in caso di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate o in caso dei controlli a campione.
Inoltre, è facoltà dell'Agenzia delle Entrate richiedere l'esibizione dell’originale della scheda descrittiva, debitamente firmata. Di conseguenza, si consiglia all’utente di stampare la stessa e conservarla per futuri possibili controlli.
Impianti termici
Relativamente agli impianti termici, nelle FAQ si forniscono ulteriori chiarimenti. In merito ad un quesito che prospettava l’intenzione di rendere più efficiente l’impianto termico del proprio appartamento, attualmente costituito da una caldaia che assolve sia alla climatizzazione invernale che alla produzione di acqua calda sanitaria, è stato chiesto se, mantenendo la vecchia caldaia per la sola produzione di acqua calda e installando un sistema di pompe di calore per il riscaldamento, si potesse ottenere l’agevolazione al 65%.
L’ENEA ha precisato anzitutto che, per usufruire della suddetta agevolazione, in linea generale, si dovrebbe smantellare il vecchio generatore.
Dopo la premessa sopra esposta, l’ENEA, in relazione a quanto illustrato, sentito il MISE, ritiene che il vecchio generatore possa anche non essere rimosso e assolvere unicamente alla produzione di acqua calda; ritiene, inoltre, che debbano essere eseguiti interventi che non consentano con operazioni di semplice esecuzione, il ripristino del suo funzionamento per il riscaldamento. Si ritiene che tale condizione debba essere asseverata da un tecnico abilitato.
Un altro quesito riguarda la riqualificazione energetica dell’impianto termico del proprio appartamento, attualmente costituito da un’unica caldaia. Colui che ha posto il quesito, manifesta l’intenzione di fare in modo che la caldaia riscaldi parte dell’immobile e che l’altra parte venga riscaldata da un sistema di pompe di calore ad alta efficienza. In virtù di quanto esposto, è stato chiesto se tale intervento può essere ritenuto agevolabile.
Anzitutto, si ricorda che sono agevolabili gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti termici con impianti dotati di caldaie a condensazione e/o pompe di calore ad alta efficienza.
L’ENEA, dopo aver consultato il MISE, ritiene che l’intervento descritto è agevolabile qualora assicuri un risparmio di energia primaria per la climatizzazione invernale (dimostrato da una relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato) almeno pari a quello che si avrebbe con la sostituzione della caldaia esistente con una a condensazione e, ancora, le pompe di calore posseggano i requisiti tecnici indispensabili per usufruire delle detrazioni (ai sensi del comma 347 della legge finanziaria).
Sempre nelle FAQ, è stato fornito un altro importante chiarimento, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, ossia all’ammissibilità, a partire dal 1° gennaio 2018, delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per i sistemi ibridi.
In particolare, è stato prospettato il caso in cui, in un impianto di riscaldamento centralizzato destinato ad una pluralità di utenze, nell’ipotesi di sostituzione dei generatori di calore con generatori a condensazione, aventi efficienza stagionale maggiore o uguale al 90%, si possano installare i sistemi di termoregolazione evoluti delle classi V, VI e VII, secondo le definizioni della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 e, quindi, è stato chiesto se si può fruire dell’aliquota del 65%.
Secondo l’ENEA non si può fruire di tale aliquota, per una serie di motivi. I sistemi di regolazione evoluti delle classi V, VI VIII sono destinati - spiega l’Agenzia - ad apparecchi di riscaldamento modulanti e agiscono “modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento”.
Dalle definizioni di questi sistemi di regolazione evoluti – ha proseguito - è palese che non si può applicare, ad una pluralità di utenze, il sistema di classe V in quanto dotato di un solo “termostato elettronico ambientale”, così come non si può applicare quello di classe VI in quanto dotato di una “centralina di termoregolazione e un sensore ambientale”.
Infine - osserva l’ENEA - non è possibile applicare il sistema di classe VIII in quanto è un dispositivo dotato di “tre o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso”.
L’eventuale installazione di questo dispositivo è in conflitto con quanto previsto dal comma 2, dell’articolo 7, del D.P.R. n. 412/93, il quale prevede che «negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a ±2 °C».