Dalle indicazioni fornite nella
risposta n° 155/2019 si evince che, in caso di insolvenza del cliente, le società che svolgono attività editoriale che hanno liquidato l’Iva attraverso l’applicazione del regime speciale monofase, possono portare in detrazione l’imposta, attraverso l’emissione di una nota di variazione.
Quesito
L’interpello posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate concerne la società ALFA, che svolge attività editoriale, la quale ha stipulato un contratto (riconducibile ad un contratto estimatorio) con la società BETA per la diffusione e distribuzione dei suoi prodotti. La società editrice ha liquidato l’iva applicando il regime speciale monofase. Successivamente, l’impresa di distribuzione BETA è stata dichiarata fallita e la società editrice ALFA dichiara di aver ricevuto complessivamente dalla procedura concorsuale pagamenti per euro 524.821,76, con la conseguenza che il credito insinuato nel passivo della società BETA, rimasto insoddisfatto, ammonta ad euro 2.732.512,88.
La società ALFA precisa che al credito rimasto insoddisfatto corrisponde un importo Iva liquidata dalla stessa, con l’applicazione del sistema monofase.
La società editrice chiede di sapere se nell’applicazione del regime speciale monofase IVA, nel caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali, possa trovare applicazione il comma 2 dell’articolo 26 del
d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui è prevista la possibilità di
“portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”.
Risposta
L’Agenzia precisa che, come stabilito dall’articolo 74, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 633/1972, l’imposta è dovuta per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Il predetto regime - come evidenziato costantemente nella prassi dell’Amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 328 del 1997; circolare n. 24/E del 2014) - è caratterizzato da un sistema monofase di corresponsione dell'imposta da parte di un unico soggetto passivo (l’editore). L’imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
L’IVA è assolta dall’editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, comprensiva dei valori aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono in tutte le fasi di produzione e di distribuzione dei prodotti editoriali. Ne consegue che il documento di addebito emesso dall’editore e dai successivi cedenti di prodotti editoriali (ad esempio, i distributori e i rivenditori) non ha rilevanza ai fini della rivalsa né ai fini della detrazione da parte degli acquirenti.
Nel caso in esame, quindi, ALFA potrà emettere una nota di variazione a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. (…) del (…), di omologa del concordato fallimentare proposto da (…) in relazione al fallimento di BETA. Stante l’applicazione del regime speciale monofase, la variazione dovrà essere operata esclusivamente da ALFA, in qualità di cedente ed unico soggetto passivo ai fini IVA sul commercio di prodotti editoriali.