Anche gli ENC (Enti non commerciali) sono interessati dalla scadenza del 17 dicembre prossimo, ossia data in cui si versa il saldo IMU e TASI riferite a quest’anno d’imposta, con la sola differenza che entro tale data essi sono chiamati a versare il II° acconto dei due tributi per il 2018.
Infatti, a differenza delle altre categorie di possessori di immobili (per i quali è previsto un versamento in acconto ed uno a saldo), gli ENC versano in tre rate. In particolare, questi entro il 16 giugno di ogni anno versano il saldo riferito all’anno precedente ed il primo acconto per l’anno in corso (pari al 50% del tributo dovuto per l’anno prima) ed entro il 16 dicembre pagano il secondo acconto (pari al restante 50% del tributo dovuto per l’anno precedente).
Se il giorno di scadenza cade in un giorno NON lavorativo si slitta al primo giorno lavorativo successivo. Quest’anno, entro il 18/06/2018 (il 16/06 era sabato) andava versato il saldo IMU e TASI del 2017 ed il I° acconto per il 2018 (pari al 50% di IMU e TASI dovute per il 2017) ed entro il 17 dicembre prossimo andrà versato il II° acconto 2018 (pari al restante 50% di quanto pagato per l’anno scorso). Il saldo 2018 andrà poi pagato entro il 17 giugno del prossimo anno (il 16/06 è domenica).
Quali immobili – La regola generale è che per gli immobili appartenenti ad enti non commerciali destinati a fini assistenziali, di ricerca, ecc., vige l’esenzione da IMU e TASI, salvo che si tratti di immobili ad uso promiscuo (ossia destinati anche ad attività commerciale).
In tale ultimo caso, l’esenzione è proporzionale, quindi, all’utilizzazione NON commerciale dell’immobile stesso. Pertanto, ad esempio, in caso di immobile destinato solo per alcuni giorni dell’anno ad attività commerciale, i due tributi dovranno essere calcolati in base al rapporto tra il totale dei giorni cui l’immobile è stato destinato a tale fine ed il totale dei giorni dell’anno (365). Tale rapporto sarà, quindi, quello applicato alla rendita catastale dell’immobile ai fini del calcolo della base imponibile dei due tributi.
Così come, ad esempio, nell’ipotesi in cui solo un’area dell’immobile sia destinata ad attività commerciale e l’altra parte per fini assistenziali, basterà fare il rapporto tra la tra la superficie dell’immobile destinata all’attività commerciale e quella totale.
Altra ipotesi ancora potrebbe essere quella dell’immobile indistintamente oggetto di destinazione mista: in questo caso la proporzione è calcolata in funzione del numero di soggetti nei confronti dei quali l’attività è svolta con modalità diversa da quella esente.
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