29 dicembre 2018

Erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-Bonus: le Risposte dell’Agenzia

Autore: Redazione Fiscal Focus
Con le Risposte n. 149, 150, 154, 155, 156 e 160, pubblicate il 28 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-bonus (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83).

Risposta n. 149– Il quesito posto, riguarda la Fondazione Alfa, costituita da amministrazioni pubbliche, che nasce con la finalità della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico. Scopo fondamentale della Fondazione è la gestione del “Museo Internazionale Beta” e dei servizi da esso erogati. La Fondazione, in data 1° luglio 2015, ha ricevuto risposta ad una precedente istanza d’interpello ordinario, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione del credito d’imposta (cd. “Art-Bonus”) di cui all’articolo 1 del D.L. n. 83/2014, alle erogazioni liberali elargite genericamente per il sostegno delle proprie attività, mentre, sono state ammesse le sole erogazioni liberali finalizzate ad interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili e delle raccolte e collezioni di proprietà del Comune Beta affidate in concessione alla Fondazione.
Tenuto conto che tale posizione interpretativa inerente alla precedente esclusione, risulterebbe superata dai successivi chiarimenti contenuti nella Risoluzione 7 novembre 2017, n. 136/E, la Fondazione ha riproposto nuovamente l’istanza ritendo possibile una diversa interpretazione.

Nelle Risposta, l’Agenzia sottolinea che al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione e per quanto di competenza, analogamente alla prima istanza d’interpello, è stato necessario acquisire un parere dal competente Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC).
Al riguardo, in linea con la citata Risoluzione n. 136/E del 2017, si ritiene che il requisito dell’appartenenza pubblica richiesto dall’articolo 1 del D.L. n. 83/2014, possa considerarsi soddisfatto anche nel caso della Fondazione istante.
Il Fisco ritiene che, risulteranno ammissibili al beneficio fiscale dell’Art-Bonus, esclusivamente le erogazioni liberali in favore della Fondazione destinate espressamente al sostegno delle attività della Fondazione stessa relative al Museo e ai beni culturali di appartenenza pubblica ad essa affidati, mentre, non sarà possibile fruire del medesimo beneficio nel caso di erogazioni liberali genericamente destinate alla Fondazione per attività concernenti altri progetti o manifestazioni.

Risposta n. 150 – Il quesito riguarda l’associazione Alfa, senza scopo di lucro ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Beta. L'Associazione riceve liberalità da privati, persone fisiche e da persone giuridiche, società di capitali.
L’istante, ha chiesto se le erogazioni liberali in denaro effettuate da terzi “a sostegno” della propria attività, possano essere agevolate in capo ai donanti con il credito d’imposta (c.d. Art-Bonus), ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 83/2014.

Il Fisco anche qui, precisa nella Risposta che, in ordine alla fattispecie prospettata nell’istanza d’interpello, ha chiesto un parere al MIBAC.
L’ammissibilità all’Art-Bonus di eventuali erogazioni liberali destinate al sostegno di organismi operanti nell’ambito dello spettacolo è subordinata all’appartenenza alle categorie di cui alla citata Legge n. 175/2017 e, nel caso in oggetto, “potrebbe trattarsi del riconoscimento quale istituzione concertistico-orchestrale”.
L’Agenzia specifica che, secondo il citato Ministero, pertanto, sono ammissibili all’Art-Bonus le erogazioni liberali destinate al sostegno dell’Associazione interpellante nel caso in cui la medesima rientri nelle categorie di cui alla Legge n. 175/2017, ovvero sia in possesso dei requisiti di cui al citato decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017.

Risposta n. 154 – Il quesito riguarda l’associazione Beta (di cui legale rappresentante è il soggetto istante) che opera nel campo della produzione e distribuzione musicale e ogni anno organizza due festival. Nell’ambito dei propri progetti, l'Associazione è stata sostenuta dalla Commissione europea, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da altri enti.
In virtù di tutto ciò, l’istante chiede se, le erogazioni liberali ricevute, possano essere agevolate in capo al donante con il c.d. Art-Bonus, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 83/2014.

Nella Risposta, le Entrate, hanno dapprima chiesto un parere al MIBAC. In considerazione, quindi, del parere ricevuto, l’Agenzia ha evidenziato che, con riguardo ai festival, nel corso dei lavori parlamentari per l’approvazione della citata legge, è stato precisato che il credito d’imposta potrà essere riconosciuto “esclusivamente” ai soggetti pubblici e privati organizzatori di festival in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017.
Sulla base di quanto rappresentato, secondo il suddetto Ministero, non risulta che l’Associazione in oggetto, rientri nelle categorie di cui alla Legge n. 175/2017 e, pertanto, le erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività della medesima, non sono ammissibili al beneficio dell’Art-Bonus.

Risposta n. 155 - Il Comune istante ha rappresentato di avere la possibilità di acquisire la proprietà di un "bene culturale", definibile tale in conformità all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Tale acquisto avverrebbe attraverso un’azienda speciale dell'Ente locale, da costituire ad hoc in conformità all'articolo 114 del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000).
In sostanza, l’istante chiede se, l’acquisto di un bene culturale da parte di aziende speciali di un Ente locale, non infici la natura pubblica di tali beni ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione c.d. Art-Bonus, di cui all’articolo 1 del D.L. n. 83/2014.

La Risposta dell’Agenzia richiama, oltre alle norme menzionate in precedenza, anche la Circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, la quale precisa che, il credito d’imposta, spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per una serie di scopi che lo stesso Fisco elenca.
Nel caso di specie, il Comune istante, ritiene che a seguito di acquisto di un bene culturale per il tramite di un’azienda speciale dell’Ente locale, tale bene possa essere considerato bene culturale pubblico ai fini dell’agevolazione fiscale “Art Bonus”.
L’Amministrazione Finanziaria ritiene, su conforme parere del MIBAC, che in considerazione della natura di ente pubblico dell’azienda speciale (strumento previsto dall’articolo 114 del TUEL), il bene culturale acquisito con le modalità riportate dal Comune interpellante, potrà essere considerato, ai fini all’applicazione del beneficio fiscale dell’Art Bonus, bene culturale pubblico.

Risposta n. 156- La Fondazione Alfa gestisce, oltre all'omonimo museo, anche il Museo Beta e Gamma. La stessa, fa presente di aver dato avvio ad un progetto di ristrutturazione del Museo Beta e di aver individuato una ditta alla quale poter affidare l'esecuzione di alcuni lavori programmati, comprendenti, tra l'altro, il rifacimento del pavimento.
L’istante evidenzia come la ditta in parola, fatturerebbe il corrispettivo pattuito, richiedendo, però, in pagamento, la sola quota del 35 per cento dello stesso, in ciò confidando sull'applicazione a proprio favore delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 83/2014.
In virtù di tutto quanto esposto, la Fondazione chiede se, nella fattispecie prospettata, risulti effettivamente spettante il beneficio fiscale in commento.

Nella Risposta, viene richiamata anche la Circolare 24/E del 2014 che, in merito alle modalità di effettuazione della liberalità, chiarisce che, le stesse, devono basarsi esclusivamente su sistemi di pagamento bancari o postali o altri sistemi di pagamento tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Il MIBAC nella risposta alla richiesta di parere dell’Agenzia, ha ricordato, in primo luogo, che sono
ammissibili all’agevolazione fiscale, da una parte, le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici e, dall’altra, le erogazioni liberali per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica.
Il Ministero ha, inoltre, sottolineato che, dagli elementi forniti dall’interpellante, non si evince l’appartenenza pubblica delle collezioni gestite dalla Fondazione.
Le Entrate precisano altresì che, con riferimento alle particolari modalità di effettuazione delle erogazioni liberali oggetto dell’interpello, esse non appaiono conformi a quanto previsto dall’art. 1 del D.L. n. 83/2014, il quale disciplina sia la modalità di effettuazione delle erogazioni - in denaro - sia le modalità del riconoscimento e dell’utilizzo del credito d’imposta.

Risposta n. 160- La Fondazione Alfa ha proposto un’istanza d’interpello volta a chiarire se le eventuali erogazioni liberali destinate al sostegno della propria attività possano rientrare nell'ambito di applicazione dell’agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 83/2014 (Art Bonus).
L'interpellante ha rappresentato di essere stata costituita per iniziativa del Comune di Beta per la gestione e valorizzazione del teatro comunale, concesso in uso gratuito alla Fondazione con apposita convenzione stipulata con il medesimo Comune.
L’istante fa presente di dover "effettuare degli importanti investimenti, finalizzati alla valorizzazione del Teatro ed inoltre a consentire una maggiore fruibilità dello stesso alla cittadinanza" e – con riferimento alle erogazioni liberali di cui dovesse essere beneficiaria – chiede se possano essere agevolabili ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 83/2014.

La Risposta delle Entrate, si avvale di un parere richiesto al MIBAC, il quale ha precisato, sulla base delle disposizioni del citato D.L. n. 83/2014, che l’agevolazione in questione si applica, tra l’altro, per erogazioni liberali “per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica”. Secondo il Ministero, la Fondazione interpellante, non può essere considerata istituto della cultura ai sensi del citato articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e, di conseguenza, non sono ammissibili al credito d’imposta eventuali erogazioni liberali destinate al generico sostegno delle sue attività.
Per completezza, il MIBAC ha anche specificato che, qualora il Teatro comunale di Beta, la cui proprietà risulta essere pubblica, fosse bene culturale, sarebbero ammissibili al beneficio dell’Art Bonus le erogazioni liberali destinate alla Fondazione interpellante per interventi di manutenzione, protezione e restauro del medesimo teatro.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy