30 novembre 2018

Finanziamenti all’autoimprenditorialità e ricambio generazionale in agricoltura

Autore: Giuseppe Arleo
Con l’apertura dello sportello ISMEA, Istituto di servizi per il mercato alimentare, vi è la possibilità per le start up operanti nel settore agricolo di accedere alle agevolazioni per l’autoimprenditorialità e per il ricambio generazionale, come previsto dal Decreto del MEF del 18 gennaio 2016.
Il subentro della start up consiste nel trasferimento di tutti i terreni, beni e attrezzature inerenti l’impresa preesistente. Esso può essere sia a titolo oneroso che gratuito, a titolo definitivo, con il trasferimento della proprietà, o a titolo provvisorio, tramite i contratti di comodato o di fitto, entrambi aventi durata minima pari alla durata del finanziamento agevolato.

L’incentivo quindi riguarda il subentro nella conduzione di una azienda agricola esercitante esclusivamente l’attività prevista dall’articolo 2135 del Codice civile da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.
E’ necessario che la subentrante presenti un progetto rivolto al consolidamento ed allo sviluppo dell’azienda subentrata attraverso investimenti nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricolo. L’azienda subentrante deve essere costituita da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, amministrata da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti all’atto dell’invio della domanda, imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, e nel caso di società agricole i suddetti requisiti devono essere in capo ad almeno la metà numerica e delle quote dei soci, avere sede operativa nel territorio nazionale.

Oltre tutte queste condizioni lo statuto dell’impresa ammessa al finanziamento deve contenere una clausola impeditiva il trasferimento delle quote societarie tali da far venire meno i requisiti di accesso alle agevolazioni per un periodo minimo di 10 anni dalla data di delibera oltre che per tale periodo il soggetto beneficiario deve mantenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto.
Inoltre per 5 anni dalla data di delibera delle agevolazioni il subentrante non può avere altre quote di imprese beneficiarie delle medesime agevolazioni. Il mancato rispetto dei requisiti di accesso e delle condizioni alla agevolazione fa decadere le stesse portando quindi alla revoca ed alla restituzione delle intere somme ricevute oltre agli interessi al tasso legale di riferimento.

Oggetto delle agevolazioni sono le spese inerenti: opere edili ed impiantistica, oneri edilizi e opere agronomiche (ammissibili per le sole attività di agricoltura primaria) tutte nella misura del 40% dell’investimento; studi di mercato, analisi economiche e di fattibilità, progettazione nella misura del 12%; beni strumentali quali attrezzature, macchinari e impianti, inclusi gli allacciamenti nella misura del 100% dell’investimento; acquisto dei terreni per le sole imprese operanti nel settore agricolo primario è pari al 10%. Gli incentivi sono erogabili tramite un finanziamento agevolato a tasso zero di una durata tra i 5 ed i 10 anni a copertura del 75%, a carico dell’impresa subentrante il vincolo di dimostrare il restante 25% oltre l’Iva su tutto l’investimento. Per le attività agricole primarie il mutuo è elevabile a 15 anni.

Per le sole regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è possibile ottenere, invece, un finanziamento agevolato massimo pari al 60% dell’investimento ed in aggiunta un contributo a fondo perduto pari al 35%. Il massimale ottenibile è pari ad 1,5 milioni di euro.

Le domande di finanziamento si presentano tramite il portale di ISMEA e vengono valutate a seconda dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste, sarà compito dell’Istituto accertare il rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alle agevolazioni, anche attingendo a dati ufficiali presenti presso le Camere di Commercio, Ordini Professionali, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti incaricati della tenuta dei pubblici registri.
Il termine massimo di valutazione delle domande è di 6 mesi dalla ricezione delle stesse, la richiesta di integrazioni documentali è sospensiva dei termini sopra detti.

Entro 6 mesi dalla ricezione della delibera di accoglimento i beneficiari devono ottenere il mutuo agevolato, peraltro soggetto a garanzia dell’intero importo concesso e maggiorato del 20%, ricorrendo ad ipoteca o a garanzia fideiussoria bancaria ed in ogni caso i beni mobili ammessi saranno tutti soggetti a privilegio speciale. La rendicontazione avviene tramite il sistema dei SAL, minimo 3 e massimo 5 con un importo minimo pari al 10% e massimo al 50% del valore dell’investimento. I pagamenti ai fornitori, infine, devono avvenire solo ed esclusivamente per il tramite di bonifici bancari.
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