L’Agenzia delle Entrate ha emanato il
Principio di diritto n.6/2020 per fornire chiarimenti in merito al calcolo del requisito per considerare qualificato un OICR.
Nello specifico, una società di gestione del risparmio ha deliberato l'istituzione dei fondi comuni di investimento mobiliari alternativi (FIA) di tipo chiuso non riservati denominati:
- "Fondo X", il cui Regolamento prevede l'emissione da parte del Fondo X di tre classi di quote, le quali possono essere sottoscritte da soggetti passivi IRPEF e IRES residenti e non residenti in Italia che, in linea di principio, possono avere i requisiti per accedere all'agevolazione di cui all'articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012.
- "Fondo Y", il cui Regolamento prevede l'emissione di una sola classe di quote dei due comparti di cui è composto (a loro volta qualificabili come distinti OICR ai fini regolamentari) destinata alla sottoscrizione esclusivamente da parte del Fondo X.
Uno dei due comparti da cui è costituito il Fondo Y, il comparto Start-up & PMI innovative effettuerà investimenti in società italiane qualificate come start-up innovative e come piccole e medie imprese innovative.
Start- up innovative - Le disposizioni riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative sono state introdotte dall’articolo 29 del
DL n°179/2012. Tale disciplina è stata nel corso del tempo oggetto di svariati interventi normativi, da ultimo con il
DL n°135/2018 e con la Legge di Bilancio 2019 (
n°145/2018).
Benefici fiscali per gli investimenti in star up innovative - Per incentivare gli investimenti in start up innovative, l’articolo 29 riconosce determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, sia direttamente sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle predette start up innovative.
Gli incentivi fiscali in questione, consistenti in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni, per gli investitori che sono soggetti IRPEF, o di deduzioni per gli investitori che sono invece soggetti IRES, sono destinati sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche.
In seguito alla decisione C (2018) 8389 finale della Commissione europea con cui è stato stabilito che la disciplina delle start-up innovative e delle piccole e medie imprese innovative è compatibile con il mercato interno, a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera C), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), con il Decreto attuativo del MEF del 7 maggio 2019 le disposizioni del Decreto attuativo del 25 febbraio 2016, all’epoca limitate alle start-up innovative, sono state estese anche agli investimenti in PMI innovative aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4 del DL n. 3/2015 e all'articolo 1, comma 2, lettera c), del Decreto Attuativo 2019.
OICR qualificato – Affinché sia soddisfatto il requisito del 70%, previsto dall’articolo 29, per considerare qualificato un OICR, basta sia integrato a livello di Comparto Start-up & PMI innovative, secondo un approccio pass-through e con effetto demoltiplicativo del Fondo X, rispetto agli investimenti effettuati nel Comparto Start-up & PMI innovative, fermo restando che il beneficio per l'investitore sia riconosciuto per la sola quota parte investita nel comparto start up innovative e PMI innovative Ammissibili. Il requisito del 70 per cento dovrà essere calcolato considerando la somma degli investimenti in start-up innovative e PMI innovative Ammissibili effettuati dal predetto Comparto.
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