Dal 15 marzo p.v. saranno operative le nuove condizioni di accesso al Fondo di garanzia Pmi secondo quanto stabilito dal Decreto del Mise del 12 febbraio 2019, con cui si dava approvazione alle nuove regole e modalità del fondo.
Nel 2000 il Ministero dello Sviluppo Economico istituisce il sopracitato Fondo con la legge 662/96, per coloro che sono operanti nei settori dell’imprenditoria femminile, microcredito, editoria, bandi regionali e nazionali, il tutto con lo scopo di offrire garanzie alle piccole e medie imprese che intendono ottenere finanziamenti bancari ma sono carenti in garanzie da mettere a disposizione del sistema creditizio. È fondamentale che la richiesta venga, quindi, presentata in seno ad un progetto imprenditoriale con durata prestabilita già a monte. La concreta facilitazione che rende il fondo, è che sulla parte garantita non è possibile attuare da parte delle banche ulteriori garanzie reali, bancarie o assicurative. Possono accedere al bando, come detto, tutte le Pmi ad eccezione di quelle assicurative, creditizie, agricole e sociali. La garanzia prestata, inoltre, può essere di duplice tipo:
- diretta, quando è ottenuta su richiesta dei soggetti finanziatori;
- ovvero una riassicurazione e controgaranzia, quando è richiesta dai soggetti garanti.
La richiesta della garanzia va fatta esclusivamente presentando il progetto in modalità telematica tramite il Portale Fondo di Garanzia. Alla domanda di finanziamento viene assegnato un numero di protocollo progressivo, insieme all’indicazione del Responsabile della valutazione, e la stessa segue rigidamente il progressivo di presentazione. Possono presentare progetto coloro che autocertificano, quindi con tutte le conseguenze del caso se si verificano dichiarazioni false o mendaci, di avere regolarità amministrativa, catastale, urbanistica, contributiva e assicurativa, assenza di procedure di liquidazione o stato di insolvenza e di crisi, problematiche bancarie pregresse. Nella compilazione del format di domanda, oltre alle informazioni innanzi dette, occorre indicare le condizioni economiche del finanziamento, il costo della garanzia qualora si tratti di riassicurazione o di controgaranzia, il costo dei servizi ausiliari in caso di Microcredito, l’autorizzazione a verificare i requisiti di ammissibilità da parte del Gestore del Fondo, le informazioni in relazione al piano di trasparenza ed, infine, eventuali ulteriori garanzie già acquisite nella operazione finanziaria. Spetta, infine, al Consiglio di gestione del Fondo deliberare o meno l’ammissione al finanziamento e fornire quindi opportuna garanzia.
Lo strumento è sicuramente di elevata utilità per le Pmi, specie quelle che attraversano dei momenti di provvisoria difficoltà ma che, presentando un progetto di crescita imprenditoriale convincente, possono ottenere una garanzia che diventa indispensabile per accedere, poi, al finanziamento ordinario bancario.