L’articolo 217 del DL Rilancio n.34/2020, convertito con modificazioni in
Legge n.77/2020, ha istituito nello stato di previsione del MEF, il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all’Ufficio per lo sport.
In particolare, dal 19.07.2020, data di entrata in vigore del decreto, fino al 31.12.2021 una quota pari allo 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. n. 504 /1998, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sul Fondo.
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.67/2020 ha istituito il codice tributo “5478” per il versamento delle predette somme.
Tenuto conto che il versamento delle somme in questione avviene con cadenza quadrimestrale, con nota prot. n. 361352 del 26 ottobre 2020 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi ha richiesto, ai fini di una più agevole identificazione dei pagamenti, che in relazione ai versamenti effettuati con il suddetto codice tributo “5478” venga indicato anche il quadrimestre di riferimento.
Pertanto, con la
Risoluzione n.72/2020, l’Agenzia rende noto che per i versamenti effettuati con il codice tributo “5478”, da indicare nel modello F24 Accise nel campo “mese” deve essere riportato, nel formato “MM”:
- il valore “01”, se il versamento si riferisce al primo quadrimestre;
- il valore “02”, se il versamento si riferisce al secondo quadrimestre;
- il valore “03”, se il versamento si riferisce al terzo quadrimestre.
Tale Risoluzione sarà operativa a partire dal 24 novembre 2020.