17 febbraio 2018

Forfettari. Richiesta di riduzione contributiva entro il 28.2

Apposita istanza da presentare all’Inps

Autore: ANDREA AMANTEA
Entro il 28 febbraio gli imprenditori individuali iscritti alla gestione Inps artigiani e commercianti ed operanti in regime forfettario possono presentare apposita istanza all’INPS ai fini della richiesta dell’applicazione dell’agevolazione contributiva prevista dalla Legge 208/2015 che ha modificato le diposizioni previgenti introdotte dalla Legge 190/2014 in materia di regime forfettario. L’adempimento, di natura facoltativa, nonché l’agevolazione, non riguarda:
  • i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata;
  • i professionisti iscritti alla cassa di appartenenza;
  • i soggetti che operano in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (disciplinato dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011 e dall'art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 2007, in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014.(ex minimi).

L’agevolazione consiste nella riduzione del 35% della contribuzione dovuta, sia sul reddito minimale I.V.S., sia quello eventualmente eccedente il minimale.

La Legge 190/2014, introduttiva del regime forfettario, a livello normativo, aveva previsto, in precedenza, la possibilità di richiedere l’esonero dall’applicazione del minimale contributivo INPS tramite la presentazione di apposita istanza.

Presentazione istanza e soggetti interessati - L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene dunque sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente, imprenditore individuale, iscritto alla gestione Inps artigiani e commercianti nonché operante in regime forfettario, ha l’onere di presentare all’Inps.

Nella circolare INPS n° 27/2018, datata 12 febbraio, sono stati individuati nello specifico i soggetti che sono tenuti all’invio dell’istanza ai fini dell’applicazione della riduzione contributiva, fermo restando la natura facoltativa dell’accesso, richiamando altresì quanto riportato nelle circolari circolare n. 29/15 e la circolare n. 35/16 in riferimento alle modalità di presentazione della stessa istanza.

Possono presentare l’istanza in commento i contribuenti che:
  • hanno intrapreso nel 2017 una nuova attività d’impresa e che non hanno aderito al regime contributivo agevolato ma intendono beneficiarne nel 2018 e devono dunque comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2018. Ove non sia rispettato il termine più volte citato del 28 febbraio, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge;
  • intraprendono una nuova attività nel 2018, per la quale intendono aderire al regime agevolato; tali soggetti devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione alla gestione artigiani e commercianti Inps, in modo da consentire all’Istituto di previdenza la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Non sono tenuti a replicare la domanda/istanza i soggetti già beneficiari del regime contributivo agevolato nel 2017 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

La domanda di ammissione va compilata in via telematica, tramite modello appositamente predisposto all’interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti al seguente link.

Accredito contribuzione versata - Si ponga attenzione al fatto che ai fini dell’accredito della contribuzione versata, continua ad applicarsi l’art. 2 comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento. Conseguentemente, il calcolo del dovuto deriverà dall’applicazione della riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale. Nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

Per l’accreditamento della contribuzione versata dunque: hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito; in caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono, invece, ridotti in proporzione alla somma versata.

Incompatibilità tra benefici - L’accesso alla riduzione contributiva del 35% comporta l’esclusione di alcuni benefici contributivi per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato e per i relativi collaboratori familiari; in particolare quello previsto per i soggetti ultrasessantacinquenni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449(riduzione contributiva del 50%), nonché la riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall’art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 per i soggetti di età inferiore ai 21 anni .
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