Tra le tante novità fiscali del periodo d’imposta 2017 e recepite nel Modello Redditi PF/2018 (approvato in via definitiva con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 30 gennaio) vi rientrano anche le nuove percentuali di deducibilità delle spese di formazione sostenute dai professionisti alla luce di quanto di nuovo previsto dall’art. 54 TUIR dopo le modifiche apportate con la Legge n. 81/2017 (Jobs Act).
La previgente disciplina – Prima delle modifiche, ossia fino al periodo d’imposta 2016 (Modello Redditi/2017), per il professionista, ai sensi del comma 5 del citato art. 54 TUIR, le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno erano deducibili nella misura del 50% del loro ammontare.
Riguardo poi le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sostenute dal professionista stesso per la partecipazione ai citati eventi, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 53/E/2008, aveva chiarito che per esse occorre, comunque, agire ne limite di deducibilità del 75% di cui allo stesso art. 54 TUIR comma 5 (“le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta…").
Dunque, se ad esempio, il professionista nel 2016 aveva sostenuto spese per un corso di formazione per euro 2.000 e spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande per euro 200 necessarie per seguire il corso, questi nel Modello Redditi/2017 poteva dedurre 1.000 (per il corso di formazione) ed il 50% di 150 euro (il 75% di 200 euro).
La nuova disciplina – Con l’intervento normativo dello scorso anno, il legislatore riformulando il comma 5 dell’art. 54 TUIR stabilisce, invece, che, a decorrere dal periodo d’imposta 2017 (Modello Redditi/2018) “Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno”. Scompare, dunque, la limitata deducibilità al 50% della spesa ma è introdotto un limite massimo annuo. Continuano ad essere incluse nella possibilità di deduzione (che diventa integrale) anche le spese di viaggio e soggiorno sostenute dal lavoratore autonomo per seguire il corso. Resta, invece, fermo il limite di deducibilità del 75% per le prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande non rientranti tra quelle di viaggio e soggiorno. Ad ogni modo, si tenga presente che ai fini della deducibilità di tutte le spese in commento è necessario che l’evento formativo riguardi l’attività esercitata dal professionista e ciò al fine rispettare il principio di “inerenza”. Quindi, ad esempio, non è deducibile la spesa per l’iscrizione dell’avvocato ad un corso di sommelier mentre è deducibile quella per l’iscrizione ad un master in diritto tributario. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha anche chiarito che rientrano tra quelle detraibili altresì le spese sostenute per la formazione obbligatoria prevista dalla professione esercitata (Circolare n. 35/E/2012).
Sempre la Legge n. 81/2017, ha previsto poi la possibilità, per il professionista, a decorrere dal periodo d’imposta 2017, di dedurre, nel limite massimo di 5.000 euro annui, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente (sono, per intenderci, le spese sostenute per il pagamento dei servizi offerti dalle agenzie per il lavoro finalizzati ad assistere il lavoratore autonomo per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro).
Alla luce delle citate novità, dunque, nel Modello Redditi/2018 al rigo RE17, colonna 1, continuerà a doversi indicare il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché a convegni e a congressi; in colonna 2, va indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’importo integrale (e non più il 50%) delle spese di iscrizione ai predetti eventi, comprese quelle di viaggio e soggiorno non indicate in colonna 1. In colonna 3 si andranno, invece, a riportate le spese sostenute nel 2017 per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze. La somma di colonna 2 e di colonna 3 andrà poi indicata in colonna 4, il cui importo indicato, quindi, rappresenta il totale delle spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo conseguito lo scorso anno.
Ultima novità da evidenziare è l’integrale deducibilità dal periodo d’imposta 2017 (senza alcun limite di spesa annua), degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà (ossia delle spese sostenute dal professionista per il pagamento dei premi relativi a quelle polizze assicurative “facoltative” e destinate alla copertura del rischio di mancato pagamento delle prestazioni eseguiti nei confronti dei propri clienti). Tali spese andranno indicate in colonna 4 del rigo RE19.