In caso di fusione della società o ente controllante con società o enti non appartenenti al consolidato, il consolidato può continuare ove la società o ente controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini dell'accesso al regime.
Ai fini della continuazione del consolidato, la società o ente controllante può interpellare l'amministrazione. A tale disposizione è riconducibile la fattispecie prospettata nell’
interpello n° 406/2019, in cui la società consolidante viene incorporata da una società non inclusa nel consolidato fiscale della prima.
In relazione alla suddetta fusione, la società incorporante ha esercitato la facoltà di presentare l'apposita istanza di interpello c.d. "probatorio" ai fini del riconoscimento della continuazione del regime del consolidato fiscale, evidenziando gli elementi che dimostrano l'esistenza del requisito del controllo sulle società consolidate, in capo al soggetto incorporante.
Pertanto, risulta necessario valutare se il requisito del controllo, ai sensi dell'articolo 117 del
TUIR, sulle società facenti parte del consolidato, viene meno in seguito alla fusione.
L’Agenzia ritiene che la società incorporante - che, subentra, nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata - soddisfi le condizioni poste dagli articoli 117 e 120 del TUIR nei confronti delle società controllate, in quanto detiene il 75% del capitale sociale e dei diritti di voto.
Tassazione di gruppo
Nella fattispecie in esame, la società incorporante possa proseguire, in qualità di consolidante, il regime della tassazione di gruppo, includendovi le società controllate già nel periodo d'imposta nel corso del quale ha avuto effetto la fusione (2018) e relativamente alla residua frazione del triennio in cui ha efficacia l'opzione a suo tempo esercitata dalle stesse società consolidate con la società controllante, nel presupposto che continuino a risultare rispettate anche le altre disposizioni di legge relative al regime in argomento.
In questo caso la società consolidante dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate la conferma della tassazione di gruppo da parte delle suddette società mediante la presentazione, in via telematica, del modello "Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap", entro 30 giorni dal ricevimento della riposta all’interpello.
Il risultato fiscale
Il risultato fiscale registrato dalla stessa società incorporante, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di efficacia giuridica della fusione, concorre alla formazione del reddito complessivo del consolidato nel periodo d'imposta 2018, in quanto in assenza di retrodatazione non si forma un risultato "di periodo" (né, di conseguenza, una perdita fiscale) tale da poter essere considerato "pregresso" all'ingresso nel regime di consolidato.
Per quanto riguarda la perdita fiscale generata dalla società incorporata, la stessa deve confluire nel reddito complessivo globale del consolidato per il periodo d'imposta 2018. Per effetto della fusione non retrodatata, detta società chiude anticipatamente il proprio periodo d'imposta alla data di efficacia giuridica della fusione; ciò nondimeno, in presenza di valutazione favorevole alla continuazione del consolidato della medesima in capo alla società incorporante, anche tale risultato "di periodo" può ritenersi assorbito dall'effetto di continuazione.