L’Agenzia delle Entrate, con le Risposte n. 59 e 60 pubblicate il 18 febbraio 2019, ha fornito chiarimenti in merito alla fusione tra entità under common control, relativamente a due casi simili.
Risposta n. 59 – L’istanza d’interpello riguarda il caso di una fusione per incorporazione attuata nell’ambito di uno stesso gruppo da una società nei confronti di società partecipate. Per effetto della fusione, l’incorporante annullerà le proprie partecipazioni nelle incorporande e non modificherà il proprio oggetto sociale. L’incorporante adotta i principi contabili internazionali IAS/IFRS e l’operazione da realizzare, qualificabile come business combination involving entities or businesses under common control, sarà contabilizzata secondo le indicazioni contenute nei documenti OPI n. 1 e n. 2 di Assirevi.
A fusione completata, l’incorporante iscriverà nel proprio bilancio individuale una “Lista Clienti” di un determinato valore contabile, con il relativo Fondo imposte differite di euro X (valori al 31 dicembre 2017), come risultanti dal bilancio consolidato della controllante.
È, altresì, specificato dall’istante che, per effetto del principio della continuità dei valori da seguire in base ai documenti Assirevi OPI 1 e OPI 2, come anticipato, la Lista Clienti risulterà iscritta nel bilancio separato post fusione dell’incorporante.
L’istante chiede conferma della possibilità di beneficiare dell’affrancamento, ai sensi dell’articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008, dei maggiori valori (Lista Clienti) iscritti in bilancio in seguito all’operazione di fusione per incorporazione.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate: Si precisa dapprima che, in deroga alle disposizioni dell’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, l'articolo 15, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dispone che «i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter» con le peculiari aliquote e modalità previste nel medesimo testo legislativo.
Il Fisco specifica che, i regimi di affrancamento previsti sia dall’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR che dall’articolo 15 del D.L. n. 185/2008, consentono di dar rilievo, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, alle differenze che originano, anche in occasione di operazioni di fusione, tra i maggiori valori iscritti in bilancio dei beni ricevuti dalla società incorporante (o risultante dalla fusione) e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto incorporato (o fuso).
In virtù della descrizione fornita nell’istanza, la Lista Clienti rappresenta un asset emerso nel bilancio consolidato dell’incorporante in sede di acquisizione delle partecipazioni totalitarie, al momento di storno della partecipazione nella controllata contro il patrimonio netto della stessa.
La successiva fusione per incorporazione, tra entità under common control – si legge nel parere – comporta l’applicazione del principio di continuità dei valori (rispetto a quelli esposti nel bilancio consolidato), vista l’assenza di uno scambio con economie terze ovvero di un’acquisizione in senso sostanziale.
L’Agenzia, in virtù di quanto sopra esposto, osserva che, “nella misura in cui la fusione tra entità under common control comporti in base alla corretta applicazione dei principi contabili il verificarsi di un disallineamento tra i valori contabili iscritti in bilancio e i corrispondenti valori fiscali, la stessa configurerebbe un presupposto per l’accesso al riallineamento dei valori di cui all’articolo 15, commi 10 e seguenti, del D.L. n. 185 del 2008 mediante l’assolvimento dell’imposizione sostitutiva sui valori residui netti con le modalità e le tempistiche ivi disciplinate”.
Risposta n. 60 – Nel caso sostanzialmente simile a quello precedente, l’istante Alfa, porrà in essere distinte operazioni di fusione per incorporazione delle società Gamma S.r.l. e Delta S.r.l., entrambe già possedute (o che andrà medio tempore a possedere) al 100 per cento.
Anche qui, l’istante chiede conferma della possibilità di beneficiare dell’affrancamento, ai sensi dell’articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008, dei maggiori valori (Lista Clienti) iscritti in bilancio in seguito all’operazione straordinaria.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate: Così come nella risposta precedente, anche in questa, l’Agenzia ricorda, dapprima, quanto disposto dall'articolo 15, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, spiegando poi che, in base alla descrizione fornita nell’istanza, la Lista Clienti rappresenta un asset emerso nel bilancio consolidato di Alfa S.p.A. in sede di acquisizione delle partecipazioni totalitarie nelle società Gamma e Delta da parte dell’istante e di Beta (che ha poi ceduto all’istante le partecipazioni in Delta nel 2018), operazioni contabilizzate quale business acquisition alla luce dell’IFRS 3.
Nel parere si legge, altresì, che “la successiva incorporazione che l’istante intende porre in essere tra entità under common control comporta l’applicazione del principio di continuità dei valori (rispetto a quelli esposti nel bilancio consolidato), vista l’assenza di uno scambio con economie terze ovvero di un’acquisizione in senso sostanziale”.
In virtù di tutto quanto esposto, quindi, anche qui, l’Amministrazione Finanziaria, prospetta la stessa soluzione del caso descritto in precedenza, osservando che “nella misura in cui la fusione tra entità under common control comporti in base alla corretta applicazione dei principi contabili il verificarsi di un disallineamento tra i valori contabili iscritti in bilancio e i corrispondenti valori fiscali, la stessa, configurerebbe un presupposto per l’accesso al riallineamento dei valori di cui all’articolo 15, commi 10 e seguenti, del D.L. n. 185/2008 mediante l’assolvimento dell’imposizione sostitutiva sui valori residui netti al momento della fusione con le modalità e le tempistiche ivi disciplinate”.