L’Agenzia delle Entrate, con la
risposta n. 222, pubblicata il 1°luglio 2019, ha fornito chiarimenti fondamentali in merito ad un interpello posto da un Gruppo IVA.
Nello specifico, fanno parte del Gruppo IVA “Alfa” costituito dal 1° gennaio 2019, oltre alla capogruppo, altre quattro società.
L’istante fa presente che dalla costituzione del nuovo Gruppo IVA è stata esclusa la società “Beta”.
Viene, inoltre, rilevato che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il sistema di determinazione dei "prezzi" dei servizi infragruppo, così come proposto da una qualificata società esterna, alla quale è stato affidato il mandato relativo all'analisi della struttura di allocazione dei costi per le attività di servicing infragruppo svolti dal Gruppo IVA.
Oltre ai servizi svolti a favore di due società (Gamma e Delta), la capogruppo, nell'ambito della propria attività, afferma di svolgere alcune attività anche a favore delle altre due società appartenenti al medesimo Gruppo.
La società istante fa presente che negli ultimi tre esercizi (2015, 2016, 2017) ha sempre fatturato nel mese di gennaio le competenze relative al periodo precedente.
Sul punto, intende emettere fattura applicando l’IVA per le prestazioni rese, in qualità di capogruppo, nei confronti della “Beta” (società esclusa dal Gruppo IVA) mentre per le prestazioni rese alle società del Gruppo IVA intende fatturare in regime di fuori campo IVA, ex articolo 70-quinquies del D.P.R. n. 633/72.
Il parere dell’Agenzia
A parere dell’Agenzia, in base a quanto disposto dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze il 6 aprile 2018, il Gruppo neo costituito rappresenta, in luogo dei partecipanti al Gruppo medesimo, il soggetto passivo tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di IVA per le operazioni che verranno poste in essere dal Gruppo nel suo complesso.
Pertanto, gli obblighi dichiarativi di liquidazione e di versamento dell’imposta, nonché tutti gli altri adempimenti contabili, gravano in capo al Gruppo IVA.
Sul punto, infatti, l’articolo 2, comma 1, del Decreto del Gruppo IVA stabilisce che
“ai sensi dell'articolo 70-quinquies, comma 4, del Decreto n. 633 del 1972, il Gruppo IVA assume gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l'opzione per la costituzione del Gruppo”.
Continua l’Agenzia delle Entrate, il Gruppo IVA assume tutti gli obblighi e i diritti previsti dalla disciplina IVA con riguardo alle operazioni per cui l’imposta diventa esigibile - o il diritto alla detrazione diventa esercitabile - a partire dalla data in cui ha effetto l’opzione per la sua costituzione.
Ciò posto, con riferimento al caso in esame, l’Agenzia afferma che, dalla disamina degli accordi di esternalizzazione stipulati tra la società capogruppo e le società del Gruppo, emerge la previsione della cadenza annuale per il versamento dei corrispettivi e la fatturazione dei servizi infragruppo.
Inoltre, richiamando quando previsto dall’articolo 70-quinquies, comma 4, del D.P.R. n. 633/72, sostiene che i servizi intercorsi tra i soggetti che partecipano al medesimo Gruppo IVA sono irrilevanti ai fini IVA, attesa la natura unitaria del Gruppo IVA, soggetto passivo unico.
Ciò comporta, così come chiarito dalla stessa Amministrazione Finanziaria con la Circolare n. 19/E del 2018, che in relazione alle operazioni infragruppo non assume alcuna rilevanza, agli effetti dell’IVA, la determinazione della base imponibile delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi e che per le medesime operazioni non deve essere osservato alcun obbligo di fatturazione, annotazione nei registri IVA e inserimento nella dichiarazione annuale IVA.
Per quanto concerne, invece, le prestazioni di servizi rese nei confronti della società Beta esclusa dal Gruppo IVA, l’Agenzia chiarisce che le stesse sono rilevanti ai fini IVA e si considerano effettuate dal neo costituito Gruppo IVA e non dal singolo partecipante al Gruppo che ha reso il servizio.
Pertanto, conclude l’Agenzia, in considerazione della soggettività unitaria del Gruppo IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate o ricevute da uno dei soggetti partecipanti al Gruppo IVA, avendo come controparte un soggetto non partecipante al Gruppo medesimo, si considerano effettuate (o acquisite) dal Gruppo stesso, il quale sarà il soggetto tenuto alla fatturazione e agli adempimenti previsti in materia di IVA.